Corte costituzionale

Sentenza n. 75/2006

Corte cost., sent. 24 febbraio 2006, n. 75

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
75/2006
Data di deposito
24 febbraio 2006
Data di decisione
22 febbraio 2006
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Franco Gallo
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:75

Norme oggetto del giudizio

  • art. 27, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 4 del 4 marzo 2005

Parametri

Massime

Massima n. 30206

E' costituzionalmente illegittimo, in relazione all'art. 5 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia - restando assorbita ogni altra censura riferita agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera e) , Cost. e agli artt. 4, 6 e 7 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia - l'art. 27 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 2005, là dove prevede che i Consorzi di sviluppo industriale e l'Ente per la Zona Industriale di Trieste (EZIT) possono essere esentati da parte dei Comuni dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) relativa alle aree e agli immobili destinati a fini di pubblico interesse di loro pertinenza, ivi comprese le aree acquisite dall'ente gestore al fine della loro successiva cessione alle imprese interessate. Infatti l'imposta comunale sugli immobili non è istituita dalla Regione e, quindi, non è un tributo regionale ai sensi dello statuto. È, invece, un tributo erariale, istituito dalla legge dello Stato (art. 1 del d.lgs. n. 504 del 1992) e da questa disciplinato, salvo quanto espressamente rimesso all'autonomia dei Comuni. Ne consegue che l'impugnato art. 27 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 2005, nell'introdurre casi di esenzione dall'ICI, interviene su materia non attribuita dallo statuto alla competenza del legislatore regionale. > >- In tema di tributi statali il cui gettito è attribuito alle Regioni, v. citate sentenze n. 37 e n. 381/2004 e n. 397/2005.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 27 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 febbraio 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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