Corte costituzionale
Sentenza n. 75/2006
Corte cost., sent. 24 febbraio 2006, n. 75
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 75/2006
- Data di deposito
- 24 febbraio 2006
- Data di decisione
- 22 febbraio 2006
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:75
Norme oggetto del giudizio
- art. 27, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 4 del 4 marzo 2005
Parametri
- art. 5, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 3, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 4, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 6, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 7, statuto regione Friuli Venezia Giulia
Massime
Massima n. 30206
E' costituzionalmente illegittimo, in relazione all'art. 5 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia - restando assorbita ogni altra censura riferita agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera e) , Cost. e agli artt. 4, 6 e 7 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia - l'art. 27 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 2005, là dove prevede che i Consorzi di sviluppo industriale e l'Ente per la Zona Industriale di Trieste (EZIT) possono essere esentati da parte dei Comuni dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) relativa alle aree e agli immobili destinati a fini di pubblico interesse di loro pertinenza, ivi comprese le aree acquisite dall'ente gestore al fine della loro successiva cessione alle imprese interessate. Infatti l'imposta comunale sugli immobili non è istituita dalla Regione e, quindi, non è un tributo regionale ai sensi dello statuto. È, invece, un tributo erariale, istituito dalla legge dello Stato (art. 1 del d.lgs. n. 504 del 1992) e da questa disciplinato, salvo quanto espressamente rimesso all'autonomia dei Comuni. Ne consegue che l'impugnato art. 27 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 2005, nell'introdurre casi di esenzione dall'ICI, interviene su materia non attribuita dallo statuto alla competenza del legislatore regionale. > >- In tema di tributi statali il cui gettito è attribuito alle Regioni, v. citate sentenze n. 37 e n. 381/2004 e n. 397/2005.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 27 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 febbraio 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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