Corte costituzionale
Sentenza n. 62/2006
Corte cost., sent. 16 febbraio 2006, n. 62
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 62/2006
- Data di deposito
- 16 febbraio 2006
- Data di decisione
- 6 febbraio 2006
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:62
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione Abruzzo n. 39 del 12 novembre 2004
Parametri
Massime
Massima n. 30192
Non è fondata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Abruzzo n. 39 del 2004, che, nel recare l'interpretazione autentica del comma 3 dell'art. 6 della legge della Regione Abruzzo n. 18 del 2001 - ai cui sensi la responsabilità delle segreterie dei gruppi del Consiglio regionale può essere attribuita a personale di categoria "D" o a personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato in possesso dei requisiti per l'accesso a tale categoria -, prevede che detta disciplina s'intende applicabile, a tempo determinato, anche a tutto il personale interno alla Regione Abruzzo in possesso dei requisiti per l'accesso alla categoria "D", a prescindere dal livello di appartenenza. Infatti la disposizione denunciata detta una norma non di progressione ad una qualifica superiore, ma esclusivamente di disciplina del conferimento temporaneo di una mansione propria della qualifica superiore, senza che ciò comporti alcun avanzamento automatico dell'inquadramento professionale del lavoratore, tenuto a riassumere, alla scadenza dell'assegnazione temporanea, le funzioni in precedenza ricoperte nella struttura organizzativa regionale. > >- Nel senso della vigenza della regola del pubblico concorso per l'accesso a funzioni più elevate nell'ambito della pubblica amministrazione, v. citate sentenze n. 465 e n. 407/2005 e n. 218/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Abruzzo 12 novembre 2004, n. 39 (Interpretazione autentica della legge regionale n. 18 del 2001 concernente: Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 febbraio 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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