Corte costituzionale

Sentenza n. 62/2006

Corte cost., sent. 16 febbraio 2006, n. 62

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
62/2006
Data di deposito
16 febbraio 2006
Data di decisione
6 febbraio 2006
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Paolo Maddalena
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:62

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge della Regione Abruzzo n. 39 del 12 novembre 2004

Parametri

Massime

Massima n. 30192

Non è fondata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Abruzzo n. 39 del 2004, che, nel recare l'interpretazione autentica del comma 3 dell'art. 6 della legge della Regione Abruzzo n. 18 del 2001 - ai cui sensi la responsabilità delle segreterie dei gruppi del Consiglio regionale può essere attribuita a personale di categoria "D" o a personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato in possesso dei requisiti per l'accesso a tale categoria -, prevede che detta disciplina s'intende applicabile, a tempo determinato, anche a tutto il personale interno alla Regione Abruzzo in possesso dei requisiti per l'accesso alla categoria "D", a prescindere dal livello di appartenenza. Infatti la disposizione denunciata detta una norma non di progressione ad una qualifica superiore, ma esclusivamente di disciplina del conferimento temporaneo di una mansione propria della qualifica superiore, senza che ciò comporti alcun avanzamento automatico dell'inquadramento professionale del lavoratore, tenuto a riassumere, alla scadenza dell'assegnazione temporanea, le funzioni in precedenza ricoperte nella struttura organizzativa regionale. > >- Nel senso della vigenza della regola del pubblico concorso per l'accesso a funzioni più elevate nell'ambito della pubblica amministrazione, v. citate sentenze n. 465 e n. 407/2005 e n. 218/2002.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Abruzzo 12 novembre 2004, n. 39 (Interpretazione autentica della legge regionale n. 18 del 2001 concernente: Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 febbraio 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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