Corte costituzionale
Sentenza n. 451/2006
Corte cost., sent. 28 dicembre 2006, n. 451
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 451/2006
- Data di deposito
- 28 dicembre 2006
- Data di decisione
- 13 dicembre 2006
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:451
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 108, legge n. 350 del 24 dicembre 2003
- art. 3, comma 109, legge n. 350 del 24 dicembre 2003
- art. 3, comma 110, legge n. 350 del 24 dicembre 2003
- art. 3, comma 111, legge n. 350 del 24 dicembre 2003
- art. 3, comma 112, legge n. 350 del 24 dicembre 2003
- art. 3, comma 113, legge n. 350 del 24 dicembre 2003
- art. 3, comma 114, legge n. 350 del 24 dicembre 2003
- art. 3, comma 115, legge n. 350 del 24 dicembre 2003
Parametri
Massime
Massima n. 30919
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale proposto dalla Regione Emilia-Romagna nei confronti di numerose disposizioni della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le questioni sollevate nei confronti dell'art. 3, commi da 108 a 115, della legge n. 350 del 2003 devono essere trattate congiuntamente per omogeneità della materia, mentre quelle ulteriormente proposte con lo stesso ricorso avverso altre norme della medesima legge n. 350 del 2003 sono state oggetto di separate pronunce.
Massima n. 30920
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale proposto dalla Regione Emilia-Romagna nei confronti dell'art. 3, commi da 108 a 115, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, deve essere disattesa l'eccezione di sopravvenuta carenza di interesse all'impugnativa, sollevata dalla difesa erariale sulla base del presupposto che le norme censurate non avrebbero mai avuto attuazione. Infatti, in assenza dell'abrogazione delle norme impugnate e, dunque, in costanza della loro perdurante vigenza, permane l'autorizzazione in capo allo Stato ad attivare il funzionamento del Fondo speciale per l'edilizia a canone speciale in base ai contenuti e secondo i meccanismi previsti dalla disciplina sottoposta attualmente a scrutinio e della quale la Regione lamenta, appunto, l'invasività.
Massima n. 30921
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da 108 a 115, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 117, terzo e sesto comma, e 119 della Costituzione, in quanto la disciplina recata dalle norme denunciate integra un intervento speciale ai sensi dell'art. 119, quinto comma, della Costituzione, giacché trattasi di un intervento aggiuntivo rispetto al finanziamento delle funzioni spettanti ai comuni o agli altri enti locali rivolto a sostegno di determinati comuni (quelli ad alta densità abitativa) per finalità di solidarietà sociale e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona. - In relazione alle condizioni per l'ammissibilità degli interventi finanziari in favore di determinati comuni, ai sensi dell'art. 119, quinto comma, della Costituzione, v. citata sentenza n. 16/2004.
Massima n. 30922
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da 108 a 115, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 117, terzo e sesto comma, e 119 della Costituzione, in quanto le norme censurate consentono un idoneo coinvolgimento regionale nell'attuazione delle politiche facenti capo al Fondo speciale gestito dagli organi dello Stato, e, dunque, soddisfano anche l'esigenza di non escludere le Regioni dall'esercizio di qualsiasi compito di programmazione e di riparto dei fondi all'interno del proprio territorio.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da 108 a 115, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), sollevata, in riferimento agli artt. 117, terzo e sesto comma, e 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso in epigrafe indicato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 dicembre 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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