Corte costituzionale

Sentenza n. 451/2006

Corte cost., sent. 28 dicembre 2006, n. 451

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
451/2006
Data di deposito
28 dicembre 2006
Data di decisione
13 dicembre 2006
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Paolo Maddalena
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:451

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 108, legge n. 350 del 24 dicembre 2003
  • art. 3, comma 109, legge n. 350 del 24 dicembre 2003
  • art. 3, comma 110, legge n. 350 del 24 dicembre 2003
  • art. 3, comma 111, legge n. 350 del 24 dicembre 2003
  • art. 3, comma 112, legge n. 350 del 24 dicembre 2003
  • art. 3, comma 113, legge n. 350 del 24 dicembre 2003
  • art. 3, comma 114, legge n. 350 del 24 dicembre 2003
  • art. 3, comma 115, legge n. 350 del 24 dicembre 2003

Parametri

Massime

Massima n. 30919

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale proposto dalla Regione Emilia-Romagna nei confronti di numerose disposizioni della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le questioni sollevate nei confronti dell'art. 3, commi da 108 a 115, della legge n. 350 del 2003 devono essere trattate congiuntamente per omogeneità della materia, mentre quelle ulteriormente proposte con lo stesso ricorso avverso altre norme della medesima legge n. 350 del 2003 sono state oggetto di separate pronunce.

Massima n. 30920

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale proposto dalla Regione Emilia-Romagna nei confronti dell'art. 3, commi da 108 a 115, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, deve essere disattesa l'eccezione di sopravvenuta carenza di interesse all'impugnativa, sollevata dalla difesa erariale sulla base del presupposto che le norme censurate non avrebbero mai avuto attuazione. Infatti, in assenza dell'abrogazione delle norme impugnate e, dunque, in costanza della loro perdurante vigenza, permane l'autorizzazione in capo allo Stato ad attivare il funzionamento del Fondo speciale per l'edilizia a canone speciale in base ai contenuti e secondo i meccanismi previsti dalla disciplina sottoposta attualmente a scrutinio e della quale la Regione lamenta, appunto, l'invasività.

Massima n. 30921

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da 108 a 115, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 117, terzo e sesto comma, e 119 della Costituzione, in quanto la disciplina recata dalle norme denunciate integra un intervento speciale ai sensi dell'art. 119, quinto comma, della Costituzione, giacché trattasi di un intervento aggiuntivo rispetto al finanziamento delle funzioni spettanti ai comuni o agli altri enti locali rivolto a sostegno di determinati comuni (quelli ad alta densità abitativa) per finalità di solidarietà sociale e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona. - In relazione alle condizioni per l'ammissibilità degli interventi finanziari in favore di determinati comuni, ai sensi dell'art. 119, quinto comma, della Costituzione, v. citata sentenza n. 16/2004.

Massima n. 30922

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da 108 a 115, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 117, terzo e sesto comma, e 119 della Costituzione, in quanto le norme censurate consentono un idoneo coinvolgimento regionale nell'attuazione delle politiche facenti capo al Fondo speciale gestito dagli organi dello Stato, e, dunque, soddisfano anche l'esigenza di non escludere le Regioni dall'esercizio di qualsiasi compito di programmazione e di riparto dei fondi all'interno del proprio territorio.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da 108 a 115, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), sollevata, in riferimento agli artt. 117, terzo e sesto comma, e 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso in epigrafe indicato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 dicembre 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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