Corte costituzionale

Sentenza n. 441/2006

Corte cost., sent. 22 dicembre 2006, n. 441

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
441/2006
Data di deposito
22 dicembre 2006
Data di decisione
6 dicembre 2006
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Maria Rita Saulle
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:441

Norme oggetto del giudizio

  • art. 26, comma 5, legge della Regione Lombardia n. 26 del 16 agosto 1993
  • art. 2, legge della Regione Lombardia n. 19 del 7 agosto 2002

Parametri

Massime

Massima n. 30896

Deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 5, della legge della Regione Lombardia 16 agosto 1993, n. 26, sostituito dall'art. 2 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 19, censurato per contrasto con gli artt. 97 e 117, commi secondo, lettere l) e s) , e terzo, Cost. Infatti, l'eccezione è prospettata su argomentazioni già valutate dal giudice di merito e dallo stesso non implausibilmente ritenute non fondate.

Massima n. 30897

E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s) , Cost. ed assorbito ogni ulteriore profilo di censura, l'art. 26, comma 5, della legge della Regione Lombardia 16 agosto 1993, n. 26, sostituito dall'art. 2 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 19. La norma, prevedendo la possibilità per i cacciatori di detenere richiami vivi privi di anello di riconoscimento, si pone in contrasto con l'art. 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che, vietando l'uso di richiami non identificabili mediante anello inamovibile, fissa standard minimi e uniformi di tutela della fauna, la cui determinazione appartiene in via esclusiva alla competenza del legislatore statale ex art. 117, secondo comma, lettera s) , Cost.. - Sulla competenza esclusiva dello Stato in materia di determinazione degli standard minimi di tutela della fauna v., citata, sentenza n. 313/2006. - Sulla legge n. 157 del 2002, v., citate, sentenze n. 311/2003 e n. 536/2002.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, comma 5, della legge della Regione Lombardia 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Maria Rita SAULLE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 dicembre 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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