Corte costituzionale
Sentenza n. 423/2006
Corte cost., sent. 19 dicembre 2006, n. 423
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 423/2006
- Data di deposito
- 19 dicembre 2006
- Data di decisione
- 6 dicembre 2006
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:423
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 3, legge provincia Bolzano n. 8 del 3 ottobre 2005
- art. 5, comma 4, legge provincia Bolzano n. 8 del 3 ottobre 2005
- art. 15, comma 1, legge provincia Bolzano n. 3 del 16 febbraio 1981
- art. 15, comma 2, legge provincia Bolzano n. 3 del 16 febbraio 1981
- art. 15, comma 3, legge provincia Bolzano n. 3 del 16 febbraio 1981
- art. 15, comma 4, legge provincia Bolzano n. 3 del 16 febbraio 1981
- art. 45, comma 1, legge provincia Bolzano n. 3 del 16 febbraio 1981
- art. 5, comma 2, legge provincia Bolzano n. 8 del 3 ottobre 2005
- art. 14, comma 1, legge provincia Bolzano n. 3 del 16 febbraio 1981
- art. 14, comma 2, legge provincia Bolzano n. 3 del 16 febbraio 1981
- art. 14, comma 3, legge provincia Bolzano n. 3 del 16 febbraio 1981
- art. 14, comma 4, legge provincia Bolzano n. 3 del 16 febbraio 1981
- art. 14, comma 5, legge provincia Bolzano n. 3 del 16 febbraio 1981
Parametri
- art. 33, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 9, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 33, comma 5, Costituzione
Massime
Massima n. 30857
Sono inammissibili le questioni sollevate nei confronti dei commi 3 e 4 dell'art. 5 della legge della Provincia di Bolzano 3 ottobre 2005, n. 8, in quanto il verbale della riunione del Consiglio dei ministri, nella quale è stata deliberata l'impugnazione della legge della Provincia di Bolzano n. 8 del 2005, riporta l'approvazione della proposta del Ministro per gli affari regionali, la cui relazione, allegata al verbale medesimo, menziona esclusivamente il comma 2 dell'art. 5 della legge de qua . - Sull'inammissibilità di questioni sollevate con ricorso del Governo concernenti disposizioni non menzionate nella deliberazione governativa, v. citata sentenza n. 338/2003.
Massima n. 30858
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 5, comma 2, della legge della Provincia di Bolzano 3 ottobre 2005, n. 8, il quale prevede che il maestro odontotecnico è autorizzato ad esercitare l'attività di odontotecnico. Invero, la disciplina relativa all'attività di odontotecnico è riconducibile nell'ambito della materia delle professioni, che l'art. 117, terzo comma, Cost. inserisce tra quelle oggetto di competenza legislativa concorrente, estensibile alla Provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell'art. 10 della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, in quanto lo statuto speciale della Provincia autonoma di Bolzano non contempla un'apposita competenza legislativa della Provincia. Restano assorbite le censure di violazione dell'art. 9 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e dell'art. 33 della Costituzione. - In materia di "professioni", v. sentenze n. 153 e n. 40/2006, n. 424, n. 355 e n. 319/2005, n. 353/2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, della legge della Provincia di Bolzano 3 ottobre 2005, n. 8 (Modifiche di leggi provinciali in materia di lavori pubblici, viabilità, industria, commercio, artigianato, esercizi pubblici e turismo e altre disposizioni);
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionalità dell'art. 5, commi 3 e 4, della medesima legge della Provincia di Bolzano, sollevate, in riferimento all'art. 9 del d. P. R. 31 agosto 1972 n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) ed agli artt. 33 e 117 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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