Corte costituzionale

Sentenza n. 422/2006

Corte cost., sent. 19 dicembre 2006, n. 422

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
422/2006
Data di deposito
19 dicembre 2006
Data di decisione
6 dicembre 2006
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:422

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, comma 2, legge della Regione Lazio n. 2 del 23 gennaio 2006
  • art. 9, legge della Regione Lazio n. 2 del 23 gennaio 2006
  • art. 8, comma 3, legge della Regione Lazio n. 2 del 23 gennaio 2006
  • art. 13, comma 1, lett. b), legge della Regione Lazio n. 2 del 23 gennaio 2006
  • art. 14, comma 3, legge della Regione Lazio n. 2 del 23 gennaio 2006

Parametri

  • art. 117, comma 3, Costituzione
  • art. 118, Costituzione
  • art. 25, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
  • art. 11, comma 3, decreto legislativo n. 288 del 16 ottobre 2003
  • art. 8, comma 3, decreto legislativo n. 288 del 16 ottobre 2003

Massime

Massima n. 30840

Va dichiarata, per intervenuta rinuncia accettata dalla controparte, l'estinzione del giudizio di legittimità costituzionale relativamente alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 2, e 9 della legge della Regione Lazio 23 gennaio 2006, n. 2, proposte, con riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione.

Massima n. 30841

Sono costituzionalmente illegittimi gli art. 8, comma 3, della legge della Regione Lazio 23 gennaio 2006, n. 2. La disposizione - censurata con riferimento all'art. 117, comma terzo, Cost. -, fissando nel compimento del settantesimo anno (e non del sessantacinquesimo, come invece previsto dall'art. 11, comma 3, del citato d.lgs. 16 ottobre 2003, n. 288) il limite di età, il cui raggiungimento comporta la cessazione dagli incarichi di Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), si pone in contrasto il principio fondamentale desumibile dall'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 288 del 2003, attinente alla disciplina ordinamentale degli IRCCS e, dunque, prevalentemente, all'ambito materiale della "tutela della salute". Infatti, proprio il carattere apicale della posizione ricoperta dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario, all'interno di organismi che sono istituzionalmente chiamati ad espletare attività assistenziali di ricovero e cura degli infermi, oltre che di ricerca scientifica bio-medica, rivela l'incidenza che la disciplina relativa alle modalità di cessazione da tali incarichi, per sopraggiunti limiti di età, esercita sull'organizzazione e la gestione di servizi sanitari e, di riflesso, anche sull'efficienza degli stessi. Da ciò consegue che la norma impugnata non può ritenersi rilevante rispetto al solo svolgimento del rapporto intercorrente, iure privatorum , tra i dirigenti degli IRCCS e i medesimi Istituti, riguardando, piuttosto, proprio aspetti direttamente attinenti alla assistenza sanitaria. - In tema di «concorrenza di competenze», v. citata sentenza n. 50/2005, nonché, con specifico riferimento alla materia de qua , sentenza n. 181/2006.

Massima n. 30842

Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 13, comma 1, lettera b ), e 14, comma 3, della legge della Regione Lazio 23 gennaio 2006, n. 2. Tali norme, e segnatamente la prima (la seconda, in realtà, si limita ad estendere la stessa disciplina agli IRCCS già riconosciuti, per i quali sia in corso il procedimento di conferma del riconoscimento), fatta formalmente salva la vigilanza del Ministro della salute (nonché l'attività di controllo sugli organi dei medesimi Istituti), affidano alla Giunta regionale il controllo sulle attività di ricerca, che, in base all'art. 8, comma 3, del d.lgs. 16 ottobre 2003, n. 288, è svolto in sede ministeriale. In tal modo, si dà vita ad un'interferenza sull'attività di vigilanza che la normativa statale affida al Ministero della salute, senza alcuna ragione giustificativa. In virtù, infatti, del collegamento tra l'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 288 del 2003 (la norma espressamente richiamata dalla censurata disposizione regionale) e l'art. 12- bis , comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il controllo del Ministro della salute sulle attività di ricerca degli IRCCS ha come scopo la verifica della loro rispondenza al programma nazionale di ricerca sanitaria predisposto dal medesimo Ministero.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 8, comma 3, 13, comma 1, lettera b), e 14, comma 3, della legge della Regione Lazio 23 gennaio 2006, n. 2 (Disciplina transitoria degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico non trasformati in fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288);

dichiara estinto, per intervenuta rinuncia accettata dalla controparte, il giudizio relativamente alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 2, e 9 della medesima legge della Regione Lazio n. 2 del 2006, proposte – con riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, ed al principio di leale cooperazione – dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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