Corte costituzionale

Sentenza n. 412/2006

Corte cost., sent. 14 dicembre 2006, n. 412

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
412/2006
Data di deposito
14 dicembre 2006
Data di decisione
4 dicembre 2006
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Franco Gallo
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:412

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, legge della Regione Molise n. 34 del 10 ottobre 2005
  • art. 7, comma 3, legge della Regione Molise n. 1 del 13 gennaio 2003
  • art. 9, comma 1, legge della Regione Molise n. 1 del 13 gennaio 2003
  • art. 8, comma 1, legge della Regione Molise n. 34 del 10 ottobre 2005
  • art. 10, legge della Regione Molise n. 34 del 10 ottobre 2005
  • art. 11, comma 3, bis, legge della Regione Molise n. 1 del 13 gennaio 2003
  • art. 14, legge della Regione Molise n. 34 del 10 ottobre 2005

Parametri

Massime

Massima n. 30843

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 7, comma 3, della legge della Regione Molise 13 gennaio 2003, n. 1, quale sostituito dall'articolo 6 della legge della Regione Molise 10 ottobre 2005, n. 34. La norma censurata, riguardando direttamente un tributo proprio dello Stato (tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549), che rientra nella competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e ), Cost., eccede i limiti fissati dalla norma statale quanto alla fonte regionale utilizzabile per la regolamentazione delle modalità di versamento di detto tributo speciale. In particolare, mentre l'art. 3, comma 30, della legge statale n. 549 del 1995 impone alle regioni di fissare con legge tali modalità di versamento, la norma regionale impugnata stabilisce che esse siano fissate «con apposito provvedimento della Giunta regionale», e cioè con uno strumento normativo diverso. - Con riferimento a fattispecie analoga, si veda la citata sentenza n. 335/2005.

Massima n. 30844

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 9, comma 1, della legge della Regione Molise 13 gennaio 2003, n. 1, quale sostituito dall'articolo 8, comma 1, della legge della Regione Molise 10 ottobre 2005, n. 34. Infatti, mentre l'art. 3, comma 31, della legge statale 28 dicembre 1995, n. 549 prevede, nell'ambito della disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, la medesima sanzione amministrativa in misura variabile (dal duecento al quattrocento per cento del tributo) sia per l'omessa registrazione sia per l'infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, la norma regionale censurata stabilisce invece, per gli stessi illeciti, un diverso trattamento sanzionatorio, e cioè, per l'omessa registrazione, la sanzione amministrativa in misura fissa del quattrocento per cento del tributo e, per l'infedele registrazione, la sanzione amministrativa, anch'essa in misura fissa, del duecento per cento del tributo. Essendo di competenza dello Stato anche la disciplina sanzionatoria del tributo, sussiste, quindi, il denunciato contrasto fra la norma regionale censurata e l'evocata norma statale interposta.

Massima n. 30845

Non è fondata, per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 3- bis , della legge della Regione Molise 13 gennaio 2003, n. 1, introdotto dall'art. 10 della legge della Regione Molise 10 ottobre 2005, n. 34, sollevata in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera e ), e 119 Cost. La disposizione regionale censurata, ove correttamente interpretata, non esclude che, in caso di gestione di una discarica abusiva, le sanzioni previste per l'omessa registrazione e l'omessa dichiarazione possano essere ridotte ai sensi del comma 4 dell'art. 9 della citata legge regionale n. 1 del 2003 e in conformità con i commi 31 e 32 dell'art. 3 della legge statale 28 dicembre 1995, n. 549. In tema di preferenza da accordare all'interpretazione costituzionalmente orientata, v. citate sentenze n. 270/2005, n. 91/2003 e n. 520/2000.

Massima n. 30846

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 14 della legge della Regione Molise 10 ottobre 2005, n. 34, nella parte in cui determina l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi con decorrenza dal 1° gennaio 2006. La disposizione censurata si pone in contrasto con l'evocata norma statale interposta (art. 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549), la quale prevede che «l'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo», e che, «in caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente».

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3, della legge della Regione Molise 13 gennaio 2003, n. 1 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549), quale sostituito dall'articolo 6 della legge della Regione Molise 10 ottobre 2005, n. 34 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 gennaio 2003, n. 1, contenente “Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549” nonché determinazione dell'ammontare del tributo con decorrenza dal 1° gennaio 2006);

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, della legge della Regione Molise n. 1 del 2003, quale sostituito dall'articolo 8, comma 1, della legge della Regione Molise n. 34 del 2005;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14 della legge della Regione Molise n. 34 del 2005, nella parte in cui determina l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi con decorrenza dal 1° gennaio 2006;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 3-bis, della legge della Regione Molise n. 1 del 2003, introdotto dall'art. 10 della legge della Regione Molise n. 34 del 2005, sollevata, in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera e), e 119 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 dicembre 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze