Corte costituzionale

Sentenza n. 407/2006

Corte cost., sent. 7 dicembre 2006, n. 407

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
407/2006
Data di deposito
7 dicembre 2006
Data di decisione
4 dicembre 2006
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Maria Rita Saulle
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:407

Norme oggetto del giudizio

  • art. 24, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 18 ottobre 2004

Parametri

Massime

Massima n. 30832

Spettava allo Stato prevedere, con l'art. 24, comma 1, del d.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334, che nella Regione Friuli-Venezia Giulia siano disciplinate, mediante l'emanazione di apposite norme di attuazione, forme di raccordo tra lo Sportello unico per l'immigrazione e gli uffici regionali e provinciali per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di lavoro, attribuite allo sportello medesimo. Infatti, la norma regolamentare di cui all'art. 24 rimette l'individuazione della concreta disciplina all'adozione di apposite norme di attuazione, ex art. 65 dello statuto, senza predeterminarne in alcun modo il contenuto; inoltre, detta disposizione, in quanto direttamente afferente alla materia dell'immigrazione, non determina alcun vulnus alle prerogative della Regione in materia di tutela del lavoro di cui agli artt. 117, comma terzo, e 118, Cost., e, considerato che l'ambito materiale su cui incide è riservato in via esclusiva allo Stato ex art. 117, comma secondo, lettera b) , Cost., non viola il divieto di esercizio della potestà regolamentare in materie regionali di cui all'art. 117, comma sesto, Cost..

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spettava allo Stato prevedere, con l'art. 24, comma 1, del d.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione), che nella Regione Friuli-Venezia Giulia siano disciplinate, mediante l'emanazione di apposite norme di attuazione, forme di raccordo tra lo Sportello unico per l'immigrazione e gli uffici regionali e provinciali per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di lavoro, attribuite allo sportello medesimo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Maria Rita SAULLE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 dicembre 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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