Corte costituzionale
Sentenza n. 407/2006
Corte cost., sent. 7 dicembre 2006, n. 407
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 407/2006
- Data di deposito
- 7 dicembre 2006
- Data di decisione
- 4 dicembre 2006
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Maria Rita Saulle
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:407
Norme oggetto del giudizio
- art. 24, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 18 ottobre 2004
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 117, comma 6, Costituzione
- art. 118, comma 1, Costituzione
- art. 118, comma 2, Costituzione
- art. 4, comma 1, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 65, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 11, legge n. 131 del 5 giugno 2003
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
Massime
Massima n. 30832
Spettava allo Stato prevedere, con l'art. 24, comma 1, del d.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334, che nella Regione Friuli-Venezia Giulia siano disciplinate, mediante l'emanazione di apposite norme di attuazione, forme di raccordo tra lo Sportello unico per l'immigrazione e gli uffici regionali e provinciali per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di lavoro, attribuite allo sportello medesimo. Infatti, la norma regolamentare di cui all'art. 24 rimette l'individuazione della concreta disciplina all'adozione di apposite norme di attuazione, ex art. 65 dello statuto, senza predeterminarne in alcun modo il contenuto; inoltre, detta disposizione, in quanto direttamente afferente alla materia dell'immigrazione, non determina alcun vulnus alle prerogative della Regione in materia di tutela del lavoro di cui agli artt. 117, comma terzo, e 118, Cost., e, considerato che l'ambito materiale su cui incide è riservato in via esclusiva allo Stato ex art. 117, comma secondo, lettera b) , Cost., non viola il divieto di esercizio della potestà regolamentare in materie regionali di cui all'art. 117, comma sesto, Cost..
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spettava allo Stato prevedere, con l'art. 24, comma 1, del d.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione), che nella Regione Friuli-Venezia Giulia siano disciplinate, mediante l'emanazione di apposite norme di attuazione, forme di raccordo tra lo Sportello unico per l'immigrazione e gli uffici regionali e provinciali per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di lavoro, attribuite allo sportello medesimo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 dicembre 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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