Corte costituzionale

Sentenza n. 405/2006

Corte cost., sent. 7 dicembre 2006, n. 405

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
405/2006
Data di deposito
7 dicembre 2006
Data di decisione
4 dicembre 2006
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Francesco Amirante
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:405

Norme oggetto del giudizio

  • art. 14, comma 1, legge provincia Bolzano n. 4 del 23 luglio 2004
  • art. 14, comma 2, modificativo, legge provincia Bolzano n. 4 del 23 luglio 2004
  • art. 5-quinquies, legge provincia Bolzano n. 26 del 12 giugno 1975
  • art. 14, comma 1, modificativo, legge provincia Bolzano n. 4 del 23 luglio 2004
  • art. 12, modificativo, legge provincia Bolzano n. 4 del 20 giugno 2005

Parametri

Massime

Massima n. 30827

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 1 e 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 luglio 2004, n. 4, deve essere respinta l’eccezione di cessazione della materia del contendere, in quanto, pur in presenza di ius superveniens (costituito dall’art. 12 della legge provinciale 20 giugno 2005, n. 4, che ha sostituito le disposizioni denunciate), non viene meno l’interesse del ricorrente a che sia decisa nel merito la questione sollevata, in quanto non risulta che le disposizioni originariamente impugnate abbiano avuto alcuna applicazione.

Massima n. 30828

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 luglio 2004, n. 4 e dell'art. 12 della legge della medesima Provincia autonoma di Bolzano 20 giugno 2005, n. 4, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 9 della Costituzione, nonché agli artt. 4 e 8, numeri 3 e 8, del d.P.R. n. 670 del 1972. Le norme censurate, infatti, essendo non soltanto predisposte alla tutela della indivisibilità del maso chiuso, ma soprattutto finalizzate a mantenerne la connessione con la compagine familiare, non contrastano con le norme statutarie invocate che, in funzione della conservazione dell'istituto del maso nelle sue finalità e specificità, giustificano le deroghe alla disciplina generale, senza che ciò comporti violazione dell'art. 3 e dell'art. 9 della Costituzione, norma quest'ultima che attribuisce lo sviluppo della cultura e la tutela dei beni culturali e del paesaggio alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, e non soltanto allo Stato. - Sulla disciplina del maso chiuso, v. citate sentenze n. 35/1972, n. 55/1964, 5 e n. 40/1957, n. 4/1956 e ordinanza n. 28/1956.

Massima n. 30829

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 luglio 2004, n. 4. Infatti, lo scopo principale dell'obbligo di denuncia dei trasferimenti di proprietà o di detenzione di beni culturali (art. 59 del d.lgs. n. 42 del 2004), previsto dalla disposizione censurata, è quello di mettere l'amministrazione provinciale, cui spetta il diritto di prelazione, nella possibilità di esercitarlo, ed esso non si esaurisce nel rendere possibile la prelazione stessa, giacché la denuncia ha anche la fondamentale funzione di rendere nota la titolarità dei beni, nei tempi e con le modalità stabilite, all'organo cui spetta la tutela, che può esplicarsi in attività diverse dall'esercizio della prelazione, a garanzia dei beni di cui all'art. 9 della Costituzione; d'altra parte, l'eliminazione dell'obbligo della denuncia - già ripristinato con la successiva legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 4 del 2005 - non è funzionale al regime del maso chiuso.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 luglio 2004, n. 4 (Disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio della provincia di Bolzano per l'anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006);

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, della medesima legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 4 del 2004 e dell'art. 12 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 giugno 2005, n. 4 (Modifiche di leggi provinciali nei settori dell'agricoltura, della protezione civile, delle acque pubbliche e della tutela dell'ambiente e altre disposizioni), sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 9 della Costituzione, nonché agli artt. 4 e 8, numeri 3 e 8, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dal Presidente del Consiglio dei ministri con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 dicembre 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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