Corte costituzionale

Sentenza n. 399/2006

Corte cost., sent. 1° dicembre 2006, n. 399

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
399/2006
Data di deposito
1° dicembre 2006
Data di decisione
20 novembre 2006
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Gaetano Silvestri
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:399

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, decreto legislativo n. 195 del 19 agosto 2005
  • art. 4, decreto legislativo n. 195 del 19 agosto 2005
  • art. 5, decreto legislativo n. 195 del 19 agosto 2005
  • art. 8, decreto legislativo n. 195 del 19 agosto 2005
  • art. 12, decreto legislativo n. 195 del 19 agosto 2005
  • art. 12, comma 2, decreto legislativo n. 195 del 19 agosto 2005
  • art. 12, comma 3, decreto legislativo n. 195 del 19 agosto 2005

Parametri

  • art. 76, Costituzione
  • art. 117, comma 4, Costituzione
  • art. 117, comma 5, Costituzione
  • art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
  • art. 4, numero 1, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 4, numero 1-bis, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 4, numero 2, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 4, numero 3, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 4, numero 6, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 4, numero 9, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 4, numero 12, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 4, numero 13, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 5, numero 10, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 5, numero 14, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 5, numero 16, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 5, numero 20, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 5, numero 22, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 6, numero 3, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 1, comma 5, legge n. 306 del 31 ottobre 2003
  • art. 48, e seguenti, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 8, statuto regione Friuli Venezia Giulia

Massime

Massima n. 30818

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4, 5, 8 e 12 del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 195, in riferimento all'art. 4, numeri 1, 1- bis , 2, 3, 6, 9, 12 e 13, all'art. 5, numeri 10, 14, 16, 20 e 22, all'art. 6, numero 3, dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, ed agli artt. 76 e 117, quarto e quinto comma, Cost., in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. La disciplina delle informazioni in tema di ambiente non appartiene alla materia "tutela dell'ambiente", di competenza esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lettera s) , Cost., ma si inserisce nell'ambito della tutela del diritto di accesso del pubblico ai documenti amministrativi: ciò non esclude la competenza legislativa dello Stato in materia, in quanto l'accesso ai documenti amministrativi attiene, di per sé, ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m) , Cost.. Ciò posto, si deve escludere che non spettasse allo Stato dare attuazione, con la legge contestata, alla direttiva 2003/4/CE in materia di informazione ambientale, proprio perché lo Stato ha il dovere di fissare i livelli essenziali di tutela nel settore. Pertanto, le competenze legislative statutarie della Regione non risultano violate, così come non risulta compromesso l'art. 117, quarto e quinto comma, Cost.. Non c'è neppure violazione dell'art. 76 Cost., in quanto il d.lgs. impugnato contiene una determinazione dei livelli essenziali di tutela destinata ad essere sostituita, in tutto o in parte, da una determinazione regionale precedente o susseguente alla normativa statale di attuazione della direttiva: nella specie, la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 maggio 2005, n. 11 è intervenuta a disciplinare l'accesso all'informazione ambientale anteriormente al d.lgs. contestato, che non si pone in contrasto con la legge di delegazione ma si combina con essa in un tutto unitario.

Massima n. 30819

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 195, sollevata in riferimento agli artt. 48 e seguenti dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, in quanto la norma imporrebbe alla Regione un vincolo molto puntuale, che esulerebbe dai poteri statali di coordinamento della finanza pubblica. In realtà, la norma impugnata non pone un vincolo puntuale relativo ad una singola voce di spesa, dal quale potrebbe derivare una lesione dell'autonomia finanziaria regionale, ma contiene una prescrizione di carattere generale volta a limitare la spesa pubblica complessiva, che rientra nella funzione di coordinamento spettante allo Stato. - Sul punto v., citate, sentenze n. 417/2005 e n. 36/2004.

Massima n. 30820

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4, 5, 8 e 12 del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 195, in riferimento all'art. 8 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, perché, pur riportata nella premessa del ricorso, non è in alcun modo motivata nel prosieguo dell'atto introduttivo.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4, 5, 8 e 12 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale), promossa dalla Regione Friuli-Venezia Giulia con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento all'art. 8 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia);

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale delle medesime norme, promossa dalla Regione Friuli-Venezia Giulia con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento all'art. 4, numeri 1, 1-bis, 2, 3, 6, 9, 12 e 13, all'art. 5, numeri 10, 14, 16, 20 e 22, all'art. 6, numero 3, ed agli artt. 48 e seguenti della legge cost. n. 1 del 1963, ed agli artt. 76 e 117, quarto e quinto comma, della Costituzione, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'1 dicembre 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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