Corte costituzionale

Sentenza n. 397/2006

Corte cost., sent. 1° dicembre 2006, n. 397

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
397/2006
Data di deposito
1° dicembre 2006
Data di decisione
20 novembre 2006
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:397

Norme oggetto del giudizio

  • art. 11, comma 3, legge della Regione autonoma Sardegna n. 12 del 2 agosto 2005

Parametri

Massime

Massima n. 30811

Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso proposto dal Governo nei confronti dell'art. 11, comma 3, della legge della Regione Sardegna 2 agosto 2005, n. 12, censurato, per contrasto con gli artt. 117 e 120 Cost., nella parte in cui prevede che il Presidente della Regione nomina un commissario ad acta qualora i presidenti delle Comunità montane non provvedano ad inviare, nel termine fissato, i dati indicati dal comma precedente. Infatti, il ricorrente ha individuato la norma statutaria attributiva della potestà legislativa regionale in materia di enti locali e quindi di comunità montane (pur avendo poi svolto le censure con riferimento ai parametri costituzionali del Titolo V), e ciò è sufficiente ai fini dell'ammissibilità del ricorso. - Sul punto, v., citata, sentenza n. 274/2003.

Massima n. 30812

E' inammissibile, per genericità della censura, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 comma 3, della legge della Regione Sardegna 2 agosto 2005, n. 12, censurato, per contrasto con l'art. 117 Cost., nella parte in cui prevede che il Presidente della Regione nomina un commissario ad acta qualora i presidenti delle Comunità montane non provvedano ad inviare, nel termine fissato, i dati indicati dal comma precedente. Infatti, l'Avvocatura dello Stato non ha specificato le ragioni per le quali detta norma costituzionale risulterebbe violata.

Massima n. 30813

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 comma 3, della legge della Regione Sardegna 2 agosto 2005, n. 12, censurato, per contrasto con l'art. 120 Cost., nella parte in cui prevede che il Presidente della Regione nomina un commissario ad acta qualora i presidenti delle Comunità montane non provvedano ad inviare, nel termine fissato, i dati indicati dal comma precedente. Infatti, è ammissibile che la legge regionale, intervenendo in materie di propria competenza, preveda anche poteri sostitutivi in capo ad organi regionali, per il compimento di atti o attività obbligatorie, in caso di inerzia dell'ente competente, apprestando congrue garanzie procedimentali, in conformità al principio di leale collaborazione. Peraltro, solo quando la Regione eserciti il suo potere sostitutivo nei confronti di enti "dotati di autonomia costituzionalmente garantita" - ossia, i Comuni, le Province e le Città metropolitane di cui agli artt. 114 e 118 Cost. - si rende necessario, sul piano costituzionale, il rispetto di una procedura articolata di garanzia, che impone, tra l'altro, l'osservanza di regole di cooperazione e di consultazione con i soggetti inadempienti. Detta procedura, invece, non deve necessariamente essere prevista dalla normativa regionale nell'ipotesi in cui consenta l'esercizio di poteri sostitutivi nei confronti di enti sub-regionali sforniti di autonomia costituzionale, come sono le Comunità montane. - Sui limiti al potere sostitutivo regionale v., citate, sentenze n. 167/2005, n. 236 e 69/2004 e, in particolare, n. 43/2004. - Sulla tassatività della elencazione di cui agli artt. 114 e 117, secondo comma, lettera p) , Cost., v., citate, sentenze n. 456 e 244/2005.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 3, della legge della Regione Sardegna 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le Comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni), proposta, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del suddetto art. 11, comma 3, della legge della Regione Sardegna n. 12 del 2005, proposta, in riferimento all'art. 120 della Costituzione, in relazione al principio di leale collaborazione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'1 dicembre 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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