Corte costituzionale

Sentenza n. 391/2006

Corte cost., sent. 21 novembre 2006, n. 391

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
391/2006
Data di deposito
21 novembre 2006
Data di decisione
8 novembre 2006
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Romano Vaccarella
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:391

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 8, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 19 del 11 agosto 2005
  • art. 1, comma 7, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 19 del 11 agosto 2005

Parametri

Massime

Massima n. 30794

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 7 e 8, della legge Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2005, n. 19, sollevata con riferimento agli artt. 5, 117, commi primo e secondo, lettera l) , e 120 Cost., va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dalla resistente per non avere il Governo illustrato le ragioni per le quali lo scrutinio di legittimità costituzionale della legge regionale dovrebbe essere effettuato non già in base allo Statuto di una Regione speciale, bensì in base alle norme che il Titolo V della Costituzione dedica al riparto di competenze tra Stato e Regioni ordinarie. Infatti, la natura del parametro indicato («ordinamento civile») è indice inequivoco della consapevolezza dell’impossibilità di operare il sindacato di legittimità costituzionale in base allo Statuto speciale, essendo esso possibile solo ai sensi del Titolo V della Costituzione; sicché il parametro costituzionale evocato esclude di per sé l'utilità di uno scrutinio alla luce delle norme statutarie.

Massima n. 30795

E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 7 e 8, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2005, n. 19, sollevata in riferimento agli artt. 117, commi primo e secondo lettera l) , della Costituzione. Infatti, il Presidente del Consiglio dei ministri, pur deducendo l'inesistenza di qualsiasi potestà legislativa regionale in materia di «ordinamento civile», cui sarebbe riconducibile la norma censurata, contraddittoriamente ravvisa la violazione della riserva statale di potestà legislativa nella divergenza tra la disciplina statale di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 e la norma regionale censurata: ne discende che non può coesistere – se non in un rapporto di subordinazione, non dedotto nel ricorso – una censura attinente sia all' an , sia al quomodo dell'esercizio della potestà legislativa.

Massima n. 30796

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 7 e 8, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2005, n. 19, sollevata in riferimento agli artt. 5 e 120 della Costituzione, in quanto, mancando nel ricorso ogni illustrazione delle ragioni per le quali la disciplina contenuta nel d.lgs. n. 165 del 2001 sarebbe «espressione delle istanze di unitarietà ed uniformità espresse» da quelle norme costituzionali, la questione sollevata si risolve nel ribadire - solo apparentemente sotto diverso profilo - una censura già dichiarata inammissibile con riferimento all'art. 117, commi primo e secondo, lettera e) , Cost. (V. massima B).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 7 e 8, della legge regionale 11 agosto 2005, n. 19 (Norme in materia di comparto unico del pubblico impiego regionale e locale nonché di accesso all'impiego regionale), della Regione Friuli-Venezia Giulia sollevata, in riferimento agli artt. 117, commi primo e secondo, lettera l), 5 e 120 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Romano VACCARELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 novembre 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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