Corte costituzionale
Sentenza n. 382/2006
Corte cost., sent. 21 novembre 2006, n. 382
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 382/2006
- Data di deposito
- 21 novembre 2006
- Data di decisione
- 8 novembre 2006
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:382
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Ministro dei trasporti del 24 giugno 2004
Parametri
- art. 23, convertito con modificazioni, decreto legge n. 355 del 24 dicembre 2003
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 12, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 50, comma 5, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 4, comma 2, legge n. 690 del 26 novembre 1981
- art. 119, (combinato disposto), Costituzione
- legge n. 47 del 27 febbraio 2004
- art. 2, comma 1, lettera h), statuto regione Valle d'Aosta
- art. 4, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 117, comma 4, Costituzione
Massime
Massima n. 30780
Può essere impugnata in forma autonoma la premessa di un decreto ministeriale cui sia imputata una esplicita negazione della autonomia finanziaria di spesa della Regione. Invero, qualsiasi comportamento significante, imputabile allo Stato o ad una Regione, è idoneo a produrre un conflitto attuale di attribuzione fra enti, purché sia dotato di efficacia o di rilevanza esterna e sia diretto ad esprimere in modo chiaro ed inequivoco la pretesa di esercitare una data competenza, il cui svolgimento possa determinare un'invasione attuale dell'altrui sfera di attribuzioni o comunque una menomazione altrettanto attuale delle possibilità di esercizio della medesima. > >- Sull'idoneità degli atti a produrre un conflitto di attribuzione tra enti, v. sentenze citate nn. 211/1994, 341/1996, 137/1998.
Massima n. 30781
E' inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Valle d'Aosta nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti 24 giugno 2004, prot. N. 578 (Segr) L.1, concernente l'acquisizione dei dati necessari all'erogazione dei fondi destinati al rinnovo del contratto dei dipendenti delle imprese autoferrotranviarie. Invero, le motivazioni addotte nel ricorso e nella memoria depositata in prossimità dell'udienza si rivelano in insanabile contraddizione con le conclusioni formulate dalla difesa regionale, nelle quali si chiede testualmente di «dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso al Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti», non tanto l'imposizione di quegli obblighi e di quei vincoli lamentati nelle motivazioni in diritto del ricorso e riferiti alla sola premessa espressamente contestata, bensì di adottare l'intero decreto del 24 giugno 2004, e non consentono, quindi, una chiara e univoca identificazione dei termini del conflitto.
Per questi motivi
per questi motivi
la Corte Costituzionale
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Valle d'Aosta nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 giugno 2004, prot. n. 578 (Segr) L. 1 con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 novembre 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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