Corte costituzionale

Sentenza n. 366/2006

Corte cost., sent. 9 novembre 2006, n. 366

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
366/2006
Data di deposito
9 novembre 2006
Data di decisione
25 ottobre 2006
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Amirante
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:366

Norme oggetto del giudizio

  • art. 53, comma 6, lettera a), legge n. 449 del 27 dicembre 1997

Parametri

Massime

Massima n. 30754

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 6, lettera a ), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, contestato, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, nella parte in cui non prevede alcuna forma di indicizzazione o adeguamento monetario per l'indennità di buonuscita maturata dai dipendenti dell'ente poste italiane alla data di trasformazione dell'ente in società per azioni per il periodo corrente tra detta data e la cessazione del rapporto. In relazione alla ritenuta violazione dell’art. 3 Cost., non può aversi riguardo alla disciplina del trattamento di fine rapporto stabilita per la generalità dei lavoratori privati, al fine di dedurre che quello riservato ai dipendenti delle Poste è ingiustificatamente deteriore, poiché la trasformazione del rapporto di lavoro da pubblico a privato e la correlativa distinzione del trattamento globale in due elementi connotano la condizione dei suddetti lavoratori postali, ma sono estranee a quella dei lavoratori privati. Non sussiste neppure la lamentata disparità di trattamento in relazione ai diversi tempi di cessazione dei rapporti di lavoro, e quindi di percezione dell'emolumento in oggetto, all'interno della disciplina propria dei lavoratori postali, in quanto, anche trascurando il rilievo che il decorso del tempo può giustificare diversità di disciplina, il periodo intercorrente tra la determinazione della buonuscita e il pagamento del t.f.r. sarà tanto più lungo quanto minore sarà l'incidenza della prima sull'entità globale del trattamento erogato alla cessazione del rapporto di lavoro. Neanche sussiste violazione dell'art. 36 della Costituzione, il cui rispetto, in ipotesi di un trattamento globale costituito da più componenti, deve essere valutato non con riguardo a ciascuna di queste, bensì alla totalità dell'emolumento: alla stregua di tale principio, la buonuscita è uno degli elementi del trattamento globale spettante ai lavoratori postali con pregresso periodo di svolgimento del rapporto in regime di pubblico impiego e l'entità della sua svalutazione è inversamente proporzionale alla misura dell'incidenza sul trattamento globale della quota di buonuscita rispetto a quella che si matura in regime di rapporto privato. Valutando la norma censurata nell’ambito di tutta la normativa che ha regolato la trasformazione dell’azienda postale, il danno per i lavoratori, derivante dal differimento dell'erogazione dell'indennità di buonuscita rispetto al momento della sua determinazione, trova compensazione nella previsione dell'unicità del rapporto e nel rispetto delle anzianità maturate, con i conseguenti riflessi sui livelli delle retribuzioni e, quindi, sulla base di calcolo della quota del trattamento da determinare ai sensi dell'art. 2120 cod. civ.. Sulla natura di “retribuzione differita” di tutti i trattamenti di fine rapporto, v. citate sentenze n. 401/1993, n. 195/1999 e n. 459/2000. Sul principio in base al quale, per la valutazione del rispetto dell'art. 36 Cost., in ipotesi di un trattamento globale costituito da più componenti, occorre fare riferimento alla totalità dell'emolumento, v. citate sentenze n. 164/1994, n. 15/1995, n. 470/2002 e n. 87/2003. Sulla violazione dell’art. 36 Cost. in caso di apprezzabile riduzione del potere di acquisto del trattamento retributivo, v. citata sentenza n. 401/1993.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 6, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 novembre 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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