Corte costituzionale

Sentenza n. 355/2006

Corte cost., sent. 7 novembre 2006, n. 355

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
355/2006
Data di deposito
7 novembre 2006
Data di decisione
25 ottobre 2006
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Romano Vaccarella
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:355

Norme oggetto del giudizio

  • decreto-legge n. 277 del 19 novembre 2004
  • art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 4 del 21 gennaio 2005
  • art. 3, comma 1, lettera f), legge n. 4 del 21 gennaio 2005

Parametri

Massime

Massima n. 30735

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, dell'art. 3, comma 1, lettera b ), del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 2005, n. 4, contestato, in riferimento all'art. 3, commi primo e secondo, della Costituzione, ove prevede che, dalla data di entrata in vigore e per un periodo di ventiquattro mesi, le procedure esecutive pendenti, per le quali siano scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'Ordine Mauriziano, ovvero la stessa opposizione, benché proposta, sia stata rigettata, sono dichiarate estinte dal giudice, e gli importi dei relativi debiti sono inseriti nella massa passiva accertata dal commissario straordinario. Il rimettente, muovendo dalla premessa che la locuzione «opposizione giudiziale» non può riferirsi che ai creditori il cui titolo esecutivo sia costituito da un decreto ingiuntivo esecutivo, osserva che l'inserimento, ad opera del commissario straordinario, nella massa passiva sarebbe garantito a tale tipologia di creditori, se intervenuti nel processo esecutivo prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, il quale ex se , e non già ope judicis , sancisce l'estinzione delle procedure esecutive singolari, con conseguente irragionevole deteriore trattamento sia per i creditori, muniti di identico titolo esecutivo, intervenuti dopo l'entrata in vigore del decreto-legge, sia per i creditori muniti di diverso titolo esecutivo (costituito da sentenza o altro provvedimento irretrattabile), per ciò solo esclusi dalla massa passiva. Invero, la norma censurata assolve alla funzione di assoggettare i beni della Fondazione ad una procedura esecutiva di tipo concorsuale in luogo di quelle singolari; sicché, alla luce del principio della par condicio creditorum, l'interpretazione proposta dal giudice a quo non può essere condivisa, poiché in contrasto con fondamentali precetti costituzionali. In realtà, «l'opposizione giudiziale» alla quale si riferisce la norma censurata allude genericamente a qualsiasi rimedio lato sensu impugnatorio volto a contrastare la formazione di un titolo esecutivo giudiziale, titolo che, divenuto irretrattabile, per ciò solo impone al commissario straordinario l'inserimento del relativo credito nella massa passiva. Peraltro, la legge è inequivoca nel senso che l'ammissione nella massa passiva riguarda tutti, ed esclusivamente, i debiti [...] maturati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto: sicché non soltanto è irrilevante il momento dell'(eventuale) intervento nella procedura esecutiva, ma ne discende altresì che l'inserimento nella massa passiva è definitivo e non già «provvisorio», e cioè - come ritiene invece il rimettente - per «un periodo di ventiquattro mesi», decorso il quale occorrerebbe intraprendere ex novo un'espropriazione singolare. Ne consegue che la legge, imponendo la «moratoria» di ventiquattro mesi, esclude che i creditori, il cui diritto sia maturato posteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge, possano intraprendere per tale periodo azioni esecutive e, decorso tale periodo, le consente, oltre che su beni eventualmente sopravvenuti, sui beni compresi nella «gestione separata» solo se, e dopo che, i creditori ammessi alla massa passiva siano già stati integralmente soddisfatti. - Sulla idoneità del carattere concorsuale della procedura di liquidazione dei beni a garantire il rispetto del principio di eguaglianza, v. citata sentenza n. 155/1994.

Massima n. 30736

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale, dell'art. 3, comma 1, lettera f ), del decreto-legge 19 novembre 2004 n. 277, convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 2005, n. 4, contestato, in riferimento agli articoli 3, commi primo e secondo, e 24, commi primo e secondo, della Costituzione, nella parte in cui prevede, unicamente per i creditori esclusi dalla massa passiva, la possibilità di ricorrere al Ministro dell'interno, invece del diritto di tutti i soggetti interessati di adire il competente organo giurisdizionale per ottenere piena tutela delle rispettive posizioni, analogamente a quanto previsto nella generalità delle procedure concorsuali. La tesi del rimettente, secondo la quale la irragionevole disparità di trattamento dei diversi creditori sarebbe "direttamente conseguente alla decisione di estinzione o di improseguibilità della presente procedura", è manifestamente inidonea a giustificare la pretesa rilevanza della questione, in quanto, con inversione del corretto ordine logico, presuppone la fondatezza della questione sollevata, e cioè che «il creditore intervenuto dopo l'entrata in vigore del decreto legge in esame, ed eventualmente escluso dal passivo, potrebbe far valere il proprio diritto alla parità di trattamento solo nel successivo giudizio, cronologicamente posteriore al ricorso avanti al Ministro dell'interno». A prescindere dal carattere ipotetico della questione, è evidente che il giudice a quo - investito, quale giudice dell'esecuzione, dell'istanza relativa alla dichiarazione di estinzione della procedura - non è in alcun modo chiamato a fare applicazione della norma, della cui legittimità costituzionale dubita. - V., citata, sentenza n. 155/1994.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale, dell'art. 3, comma 1, lettera f), del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277 (Interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino), convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 2005, n. 4 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 19 novembre 2004, n. 277, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino), sollevata, in riferimento agli articoli 3, commi primo e secondo, e 24, commi primo e secondo, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Torino con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, dell'art. 3, comma 1, lettera b), del medesimo decreto-legge n. 277 del 2004, sollevata, in riferimento all'art. 3, commi primo e secondo, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Romano VACCARELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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