Corte costituzionale
Sentenza n. 342/2006
Corte cost., sent. 27 ottobre 2006, n. 342
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 342/2006
- Data di deposito
- 27 ottobre 2006
- Data di decisione
- 23 ottobre 2006
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Tesauro
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:342
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 9, legge n. 238 del 25 luglio 1997
Parametri
Massime
Massima n. 30716
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 9, della legge 25 luglio 1997, n. 238, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost. Ed invero, il termine di tre anni fissato dall'art. 1, comma 9, della legge n. 238/1997, per ottenere l'indennizzo da parte dello Stato a causa di epatite post-trasfusionale, decorrente dal momento dell'acquisita conoscenza dell'esito dannoso dell'intervento terapeutico, non appare talmente breve da frustrare la possibilità di esercizio del diritto alla prestazione e vanificare la previsione dell'indennizzo. Inoltre, in mancanza di sicuri dati scientifici che dimostrino la manifesta arbitrarietà della distinzione dei tempi di presentazione delle domande in relazione alle diverse patologie contratte a seguito di emotrasfusione (per i danni da epatite, tre anni e per quelli da HIV, dieci anni), non esiste alcun vincolo costituzionale che imponga un'equiparazione di disciplina. In relazione poi alla denunciata disparità rispetto alla situazione dei soggetti affetti da epatiti che si siano avvalsi della disciplina di cui al previgente art. 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, non contrasta di per sé con il principio di eguaglianza un differenziato trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi nel tempo, poiché proprio il fluire del tempo costituisce un elemento diversificatore delle situazioni giuridiche. - Sulla tutela del diritto della salute e del diritto a misure di sostegno assistenziale, v. citate sentenze n. 226/2000 e n. 118/1996. - Sui limiti del sindacato della Corte in ordine al merito e all'opportunità delle opzioni adottate dal legislatore, v. citate sentenze n. 226/2000 e n. 27/1998. - Sul fluire del tempo quale elemento diversificatore delle situazioni giuridiche, v. citate ordinanze n. 216/2005 e n. 121/2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 9, della legge 25 luglio 1997, n. 238 (Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, dal Tribunale di Modica con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 ottobre 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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