Corte costituzionale

Sentenza n. 342/2006

Corte cost., sent. 27 ottobre 2006, n. 342

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
342/2006
Data di deposito
27 ottobre 2006
Data di decisione
23 ottobre 2006
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Tesauro
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:342

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 9, legge n. 238 del 25 luglio 1997

Parametri

Massime

Massima n. 30716

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 9, della legge 25 luglio 1997, n. 238, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost. Ed invero, il termine di tre anni fissato dall'art. 1, comma 9, della legge n. 238/1997, per ottenere l'indennizzo da parte dello Stato a causa di epatite post-trasfusionale, decorrente dal momento dell'acquisita conoscenza dell'esito dannoso dell'intervento terapeutico, non appare talmente breve da frustrare la possibilità di esercizio del diritto alla prestazione e vanificare la previsione dell'indennizzo. Inoltre, in mancanza di sicuri dati scientifici che dimostrino la manifesta arbitrarietà della distinzione dei tempi di presentazione delle domande in relazione alle diverse patologie contratte a seguito di emotrasfusione (per i danni da epatite, tre anni e per quelli da HIV, dieci anni), non esiste alcun vincolo costituzionale che imponga un'equiparazione di disciplina. In relazione poi alla denunciata disparità rispetto alla situazione dei soggetti affetti da epatiti che si siano avvalsi della disciplina di cui al previgente art. 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, non contrasta di per sé con il principio di eguaglianza un differenziato trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi nel tempo, poiché proprio il fluire del tempo costituisce un elemento diversificatore delle situazioni giuridiche. - Sulla tutela del diritto della salute e del diritto a misure di sostegno assistenziale, v. citate sentenze n. 226/2000 e n. 118/1996. - Sui limiti del sindacato della Corte in ordine al merito e all'opportunità delle opzioni adottate dal legislatore, v. citate sentenze n. 226/2000 e n. 27/1998. - Sul fluire del tempo quale elemento diversificatore delle situazioni giuridiche, v. citate ordinanze n. 216/2005 e n. 121/2003.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 9, della legge 25 luglio 1997, n. 238 (Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, dal Tribunale di Modica con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 ottobre 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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