Corte costituzionale
Sentenza n. 332/2006
Corte cost., sent. 19 ottobre 2006, n. 332
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 332/2006
- Data di deposito
- 19 ottobre 2006
- Data di decisione
- 11 ottobre 2006
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Maria Rita Saulle
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:332
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 1, lettera d), legge della Regione Emilia Romagna n. 14 del 12 luglio 2002
- art. 3, comma 2, legge della Regione Emilia Romagna n. 14 del 12 luglio 2002
- art. 3, comma 3, legge della Regione Emilia Romagna n. 14 del 12 luglio 2002
- art. 1, comma 5, legge della Regione Emilia Romagna n. 14 del 12 luglio 2002
- art. 4, comma 2, lettera c), legge della Regione Emilia Romagna n. 14 del 12 luglio 2002
- art. 4, comma 4, legge della Regione Emilia Romagna n. 14 del 12 luglio 2002
- art. 4, comma 5, legge della Regione Emilia Romagna n. 14 del 12 luglio 2002
- art. 6, comma 4, legge della Regione Emilia Romagna n. 14 del 12 luglio 2002
- art. 9, comma 5, legge della Regione Emilia Romagna n. 14 del 12 luglio 2002
Parametri
- art. 117, comma 2, lettera s), Costituzione
- art. 18, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
- art. 21, comma 1, lettera m), legge n. 157 del 11 febbraio 1992
- art. 97, Costituzione
- art. 16, comma 1, lettera b), legge n. 157 del 11 febbraio 1992
- art. 18, comma 6, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
- art. 1, comma 2, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
- art. 7, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
- art. 10, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
Massime
Massima n. 30695
Deve essere disposta la restituzione degli atti al remittente in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1, lettera d ), 2 e 3, della legge della Regione Emilia-Romagna 12 luglio 2002, n. 14 (che amplia il calendario venatorio previsto per gli ungulati e ne consente la caccia anche su terreni coperti in tutto o in parte di neve), sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s ), della Costituzione, affinché il giudice valuti la persistente rilevanza e non manifesta infondatezza della questione sulla base dello ius superveniens , costituito dall'art. 11- quaterdecies , comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248, il quale ha riconosciuto alle Regioni il potere di regolare il prelievo di selezione degli ungulati cacciabili anche al di fuori dei periodi indicati dalla legge statale.
Massima n. 30696
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 5; 4, commi 2, lettera c) , 4 e 5; 6, comma 4; 9, comma 5 della legge della Regione Emilia-Romagna 12 luglio 2002, n. 14, sollevata per contrasto con l’art. 97 della Costituzione. Infatti, le censure risultano sommarie e meramente assertive, così contraddicendo l’esigenza di un’adeguata motivazione a sostegno della impugnativa.
Massima n. 30697
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5, della legge della Regione Emilia-Romagna 12 luglio 2002, n. 14, contestato, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s ), della Costituzione, nella parte in cui prevede, in violazione dell’art. 16, primo comma, lettera b ), della legge n. 157/1992, che le aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico venatorie provvedono ad abbattere gli ungulati «in base alle vigenti direttive regionali relative alla gestione delle Aziende medesime ed al vigente regolamento regionale concernente la gestione faunistico-venatoria». La norma impugnata, infatti, si limita a rinviare, quanto alla definizione della disciplina della caccia all’interno delle aziende faunistico-venatorie, ad un regolamento e a direttive regionali, risultando, così, priva di autonomo carattere precettivo e inidonea ad incidere sul riparto delle competenze legislative fissato dall’art. 117 della Costituzione.
Massima n. 30698
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, lettera c) , della legge della Regione Emilia-Romagna 12 luglio 2002, n. 14, contestato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s ), della Costituzione, nella parte in cui prevede, dal 1° ottobre al 30 novembre, ulteriori due giornate settimanali per la caccia alla fauna migratoria da appostamento, senza che tale concessione sia subordinata ad una valutazione necessariamente congrua del parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS), richiesto dall'art. 18, comma 6, della legge n. 157 del 1992. La censura si fonda su un erroneo presupposto interpretativo, poiché l'art. 18, al comma 5, stabilisce il limite di tre giornate di caccia settimanali prevedendo, al successivo comma 6, la possibilità per le Regioni di derogare a tale limite nel periodo dal 1° ottobre al 30 novembre «sentito» l'INFS. Risulta da ciò che la norma statale evocata prevede una mera interlocuzione tra l'ente territoriale e l'INFS, senza che il parere da quest'ultimo espresso si possa considerare vincolante per la Regione.
Massima n. 30699
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 4 e 5, e dell’art. 6, comma 4, della legge della Regione Emilia-Romagna 12 luglio 2002, n. 14, contestati, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s ), della Costituzione, nella parte in cui fissano, per determinate specie animali, un limite di capi abbattibili superiore a quello desumibile da un richiamato parere dell’INFS e dall’art. 1, comma 2, della legge n. 157/1992. Infatti, sia il parere che la norma sopra indicati enunciano esclusivamente principi di ordine generale, senza precisare il numero massimo dei capi abbattibili, ed il rimettente ha omesso di indicare sotto quale profilo, in concreto, le norme impugnate violino i suddetti principi ed ha posto, pertanto, una questione del tutto immotivata sul requisito della non manifesta infondatezza.
Massima n. 30700
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 5, della legge della Regione Emilia-Romagna 12 luglio 2002, n. 14, contestato nella parte in cui, prevedendo l’annotazione dei capi abbattuti sul tesserino venatorio al termine della giornata di caccia, anziché dopo ogni singolo abbattimento, non consentirebbe il controllo sugli abbattimenti compiuti, così violando gli artt. 7 e 10 della legge n. 157/1992 e, conseguentemente, l’art. 117, secondo comma, lettera s ), della Costituzione. Infatti, la norma impugnata non si pone in contrasto con le norme statali richiamate dal rimettente, poiché si limita a disciplinare aspetti strettamente attinenti all’attività venatoria, espressione della potestà legislativa residuale della Regione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina, in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1, lettera d), 2 e 3, della legge della Regione Emilia-Romagna n. 14 del 2002, sollevate, in riferimento all'art 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna;
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, dell'art. 4, commi 2, lettera c), 4 e 5, dell'art. 6, comma 4, e dell'art. 9, comma 5, della legge della Regione Emilia-Romagna 12 luglio 2002, n. 14 (Norme per la definizione del calendario venatorio), sollevate, in riferimento all'art. 97, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 4 e 5, e dell'art. 6, comma 4, della legge della Regione Emilia-Romagna n. 14 del 2002, sollevate, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, dell'art. 4, comma 2, lettera c), e dell'art. 9, comma 5, della legge della Regione Emilia-Romagna n. 14 del 2002, sollevate, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 ottobre 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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