Corte costituzionale

Sentenza n. 328/2006

Corte cost., sent. 13 ottobre 2006, n. 328

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
328/2006
Data di deposito
13 ottobre 2006
Data di decisione
9 ottobre 2006
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Giuseppe Tesauro
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:328

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Ministro della salute del 31 maggio 2004

Parametri

  • decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 28 marzo 1975
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 26 gennaio 1980
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 689 del 1° novembre 1973
  • art. 2, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
  • art. 4, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
  • art. 2, comma 3, decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997
  • art. 16-ter, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
  • art. 19, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
  • art. 10, legge costituzionale n. 3 del 19 ottobre 2001
  • art. 117, comma 3, Costituzione
  • art. 117, comma 4, Costituzione
  • art. 117, comma 6, Costituzione
  • art. 118, Costituzione
  • art. 8, numero 1, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, numero 29, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 9, numero 10, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 30686

Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti promosso dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del Ministro della salute 31 maggio 2004, vanno rigettate sia l'eccezione di inammissibilità per ritenuta impugnazione, da parte della ricorrente, di una norma primaria attributiva della competenza in contestazione allo Stato, e cioè l'art. 16- ter del d.lgs. n. 502/1992, cui il decreto impugnato ha dato applicazione, sia l'eccezione di inammissibilità per ritenuta censura di un vizio denunciabile innanzi al giudice amministrativo. Invero, la ricorrente denuncia l'illegittimità del decreto impugnato proprio in ragione del fatto che esso sarebbe stato adottato in carenza di potere, deducendo che il predetto art. 16 -ter non costituisce idoneo fondamento legislativo del medesimo, e sostenendo la lesività della disciplina regolamentare in quanto priva di base legislativa. - In senso analogo, v. citata sentenza n. 266/2001.

Massima n. 30687

Non spetta allo Stato, e per esso al Ministero della salute, il cui decreto 31 maggio 2004 va conseguentemente annullato, stabilire, con norme regolamentari, i requisiti che devono possedere le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie che intendano svolgere le attività formative e di collaborazione con le istituzioni pubbliche competenti in materia di sanità ed attribuire i poteri amministrativi di verifica dei predetti requisiti, di riconoscimento e di revoca ad un organo statale. L'art. 16- ter del d.lgs. n. 502/1992 non costituisce idonea base legislativa del potere esercitato dal Ministro della salute con il decreto impugnato: infatti, sotto il profilo soggettivo, detta norma costituisce fondamento non di un potere ministeriale, ma di un potere attribuito ad una apposita commissione, la Commissione nazionale per la formazione continua; sotto il profilo oggettivo, il potere in essa previsto consiste nella definizione dei requisiti, e nella verifica della loro sussistenza, «per l'accreditamento» delle società scientifiche nonché dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative, riconducibili alla c.d. formazione continua, e dunque non coincide con quello esercitato con il decreto ministeriale impugnato, diretto a definire i requisiti, e verificarne la sussistenza, «per il riconoscimento» di detti soggetti. L'atto impugnato, oltre ad essere privo di idonea base legislativa, incide altresì su sfere di competenza provinciale: infatti, il suo oggetto è riconducibile per taluni aspetti alla materia "formazione professionale", rientrante nella competenza residuale delle Regioni, e per altri aspetti alla materia sanità, con profili che attengono, in particolare, all'organizzazione sanitaria, che è materia ripartita fra quella di competenza regionale concorrente della "tutela della salute" e quella dell'organizzazione sanitaria, in cui le Regioni possono adottare «una propria disciplina anche sostitutiva di quella statale». Sicché, il decreto impugnato, dettando norme regolamentari che si pongono all'incrocio delle suddette materie di competenza residuale e concorrente della Provincia, per un verso, vulnera le rispettive sfere di competenza provinciale, definite in particolare dall'art. 117, terzo, quarto e sesto comma, della Costituzione e, per altro verso, contrasta con l'art. 118 della Costituzione, poiché, indipendentemente dalla valutazione in ordine alla idoneità del decreto a determinare l'"attrazione in sussidiarietà" della funzione, non è in alcun modo dimostrata la necessità dell'esercizio unitario della medesima e non è stato rispettato il principio della leale collaborazione. - Sull'aggiornamento professionale dei medici e degli esponenti delle professioni sanitarie che attiene alla formazione sul lavoro, v. citate sentenze n. 406/2001, n. 354/1994 e n. 316/1993. - Sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie, v. citate sentenze n. 285, n. 120/2005 e n. 423/2004. - Sui limiti posti dal primo comma dell'art. 117 della Costituzione alla materia "formazione professionale", v. citata sentenza n. 274/2003. - In tema "tutela della salute", v. citate sentenze n. 181/2006 e n. 270/2005. - In tema di organizzazione sanitaria, in cui le Regioni possono adottare «una propria disciplina anche sostitutiva di quella statale», v. citata sentenza n. 510/2002. - Sul principio di leale collaborazione, v. citate sentenze n. 270 e n. 242/2005.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spettava allo Stato, e per esso al Ministero della salute, stabilire, con norme regolamentari, i requisiti che devono possedere le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie che intendano svolgere le attività formative e di collaborazione con le istituzioni pubbliche competenti in materia di sanità ed attribuire i relativi poteri amministrativi di verifica dei predetti requisiti, di riconoscimento e di revoca ad un organo statale;

annulla, per l'effetto, il decreto del Ministro della salute 31 maggio 2004, recante “Requisiti che devono possedere le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2004, di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 ottobre 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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