Corte costituzionale
Sentenza n. 32/2006
Corte cost., sent. 1° febbraio 2006, n. 32
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 32/2006
- Data di deposito
- 1° febbraio 2006
- Data di decisione
- 23 gennaio 2006
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:32
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 3, legge della Regione Marche n. 18 del 4 ottobre 2004
- art. 3, comma 1, lettera a), legge della Regione Marche n. 18 del 4 ottobre 2004
Parametri
Massime
Massima n. 30119
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, in relazione all'art. 3, comma 1, lettera a) , della legge della Regione Marche 4 ottobre 2004, n. 18, censurato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere a) , f) e s) , e terzo comma, e all'art. 118 della Costituzione, laddove stabilisce che l'elaborazione, l'approvazione e l'attuazione del piano di emergenza esterno sono effettuati dalla Provincia, sentiti la regione, l'ARPAM, l'ufficio territoriale del Governo, il Comando dei vigili del fuoco competente per territorio, il Comune interessato e gli enti che concorrono alla gestione delle emergenze. L'art. 18 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, legge-quadro in materia, ha attribuito alla Regione la disciplina dell'esercizio delle competenze amministrative in tema di incidenti rilevanti, con il compito di individuare le autorità titolari delle funzioni, cui spetta l'emanazione dei provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica, e di stabilire le modalità per l'adozione di questi ultimi. E' evidente, allora, che è la stessa normativa statale a consentire che la legge regionale intervenga in tale ambito, con la conseguenza che l'attribuzione alla Provincia, da parte della Regione, di una competenza amministrativa ad essa spettante, non solo non viola la potestà legislativa dello Stato, ma costituisce applicazione di quanto alla Regione consente la stessa legge statale. Inoltre, la competenza statale in materia "tutela dell'ambiente" si presenta spesso connessa con altri interessi e attribuzioni regionali e si collega in modo quasi naturale con la competenza regionale concorrente in materia di "protezione civile": a tal proposito, il d.lgs. n. 334 del 1999, in tema di piani di emergenza esterni, riserva allo Stato il compito di fissare standard di tutela uniformi ma non esclude interventi specifici del legislatore regionale. Non risulta violato neppure il disposto dell'art. 117, secondo comma, lettera f) Cost.; infatti, la distinzione degli ambiti di competenza di Stato e Regioni in materia di protezione civile è stata ben delineata dalla normativa statale (legge n. 225 del 1992, d.lgs. n. 112 del 1998) e non risulta intaccata dalla norma regionale impugnata, che si limita a disciplinare solo quelle funzioni che sono state trasferite espressamente alle Regioni, in rapporto alle quali la Provincia rappresenta l'ente cui spetta il compito di predisporre i piani e coordinare gli interventi sul territorio. Infine, non è fondata neppure la questione relativa all'art. 117, secondo comma, lettera a) , dal momento che la competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui alla lettera a) riguarda la politica estera e i rapporti internazionali e non viene intaccata dalla semplice ed eventuale trasmissione di informazioni riguardanti piani di emergenze locali ai servizi di sicurezza di altri Stati. - La motivazione della pronuncia riprende in larga parte il precedente rappresentato dalla sentenza n. 214/2005 cui si rimanda. - V., citate, sentenze n. 259/2004 e n. 327/2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, in relazione all'art. 3, comma 1, lettera a), della legge della Regione Marche 4 ottobre 2004, n. 18 (Norme relative al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 sul rischio industriale attuazione della direttiva 96/82/CE), promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere a), f) e s), e terzo comma, e all'art. 118 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'1 febbraio 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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