Corte costituzionale

Sentenza n. 29/2006

Corte cost., sent. 1° febbraio 2006, n. 29

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
29/2006
Data di deposito
1° febbraio 2006
Data di decisione
23 gennaio 2006
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:29

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 4, legge della Regione Abruzzo n. 23 del 5 agosto 2004
  • art. 7, comma 4, lettera b), legge della Regione Abruzzo n. 23 del 5 agosto 2004
  • art. 7, comma 1, lettera b), legge della Regione Abruzzo n. 23 del 5 agosto 2004
  • art. 7, comma 4, lettera d), legge della Regione Abruzzo n. 23 del 5 agosto 2004
  • art. 7, comma 4, lettera f), legge della Regione Abruzzo n. 23 del 5 agosto 2004
  • art. 7, comma 4, lettera g), legge della Regione Abruzzo n. 23 del 5 agosto 2004

Parametri

Massime

Massima n. 30109

E' inammissibile - ai sensi degli artt. 25, 31 e 34 della legge n. 87 del 1953 e dell'art. 23, comma 1, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale - la costituzione in giudizio della Regione Abruzzo. Infatti la procura speciale alle liti, apposta a margine dell'atto di costituzione, è stata rilasciata dal Presidente della Giunta regionale per la rappresentanza e la difesa della Regione nel giudizio di costituzionalità della legge regionale n. 22 del 2004 (la cui rubrica reca "Nuove disposizioni in materia di politiche di sostegno all'economia ittica") e non della legge regionale n. 23 del 2004. Il difetto di una valida procura alle liti, rende, quindi, tamquam non esset l'attività processuale svolta dalla difesa regionale.

Massima n. 30110

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, della legge della Regione Abruzzo n. 23 del 2004 - il quale esclude che le società a capitale interamente pubblico, cui sia stata conferita dagli enti locali la proprietà di reti, impianti e dotazioni patrimoniali, destinati all'esercizio dei servizi pubblici, possano partecipare alle gare ad evidenza pubblica indette per la scelta del soggetto gestore del servizio o del socio privato delle società a capitale misto pubblico/privato -, in quanto la disposizione denunciata violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera e) , Cost. incidendo nella materia "tutela della concorrenza", quale desumibile dalla disciplina dettata dall'art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000, nonché l'art. 3 della Costituzione, «negando l'esigenza di una disciplina transitoria riconosciuta invece dalla legge statale». Infatti, nel silenzio della legislazione statale - non essendo stata specificamente prevista o esclusa la possibilità per le suddette società di partecipare alle gare per l'affidamento della gestione del servizio - e pur versandosi in materia riservata alla competenza residuale delle Regioni, può ritenersi ammissibile che queste ultime, esercitando la loro discrezionalità legislativa, integrino la disciplina dettata dallo Stato, prevedendo il divieto per le società proprietarie delle reti di partecipare alle gare in questione. D'altronde, siffatta determinazione si presenta anche coerente con il principio d'ordine generale, pure se derogabile, che postula la separazione tra soggetti proprietari delle reti e soggetti erogatori del servizio.

Massima n. 30111

E' costituzionalmente illegittimo, in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera e) , Cost. (restando assorbito l'ulteriore profilo di illegittimità costituzionale prospettato con riguardo all'art. 3 Cost.), l'art. 7, comma 4, lettera b) , della legge della Regione Abruzzo n. 23 del 2004 - il quale vieta alle società a capitale interamente pubblico di cui al precedente comma 1, lettera c) , in quanto già affidatarie dirette della gestione (anche integrata) di un servizio pubblico locale a rilevanza economica, di partecipare alle gare ad evidenza pubblica indette per la scelta del soggetto cui conferire la gestione dei servizi -, nella parte in cui non prevede che detto divieto si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007, salvo nei casi in cui si tratti dell'espletamento delle prime gare aventi ad oggetto i servizi forniti dalle società partecipanti alla gara stessa. Ed invero, la previsione contenuta nel comma 6 dell'art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000, cui si riconnette l'impugnata norma regionale, nel disporre il divieto di partecipare alle gare di cui al precedente comma 5, tende a garantire la più ampia libertà di concorrenza nell'ambito di rapporti - come quelli relativi al regime delle gare o delle modalità di gestione e conferimento dei servizi - di rilevante incidenza sul mercato. Ma proprio una corretta attuazione del nuovo regime di divieti ha richiesto, ragionevolmente, come disposto dal legislatore statale con il comma 15- quater del medesimo art. 113, una disciplina transitoria per consentire un complessivo riequilibrio e un progressivo adeguamento del "mercato". Ciò comporta che la mancata previsione, nella legge regionale, di un analogo regime transitorio, che definisca le modalità temporali di efficacia del divieto in esame, è idonea ad arrecare un vulnus all'indicato parametro costituzionale. - Sulla riconducibilità alla «tutela della concorrenza» delle modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000, v. citata la sentenza n. 272/2004.

Massima n. 30112

Non è fondata, in relazione agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera e) , e terzo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera b) , della legge Regione Abruzzo n. 23 del 2004, che stabilisce un limite minimo (40 per cento del capitale sociale) per la partecipazione azionaria del socio privato, da scegliere con procedura di evidenza pubblica, della società mista cui può essere conferita la titolarità della gestione del servizio pubblico di rilevanza economica. Occorre rilevare come l'art. 113, comma 5, lettera b) , del d.lgs. n. 267 del 2000, nell'individuare tra i possibili soggetti, cui conferire direttamente la gestione del servizio pubblico locale, le società a capitale misto pubblico/privato, non stabilisca alcun limite percentuale, né massimo né minimo, alla partecipazione al capitale sociale da parte del socio privato, limitandosi soltanto a richiedere che detto socio sia scelto con le procedure dell'evidenza pubblica. La mancanza di una qualsiasi previsione statale in merito alla consistenza del capitale privato nell'ambito della compagine sociale consente al legislatore regionale, nell'esercizio della sua discrezionalità, di stabilire quote minimali di partecipazione. Né può ritenersi che la specificazione operata dalla norma impugnata possa considerarsi intrinsecamente irragionevole: la previsione di un siffatto limite, al di là delle sue implicazioni sul piano della concorrenza, risponde, infatti, all'esigenza di evitare che partecipazioni minime o addirittura simboliche si possano risolvere in una elusione delle modalità complessive di conferimento della gestione del servizio pubblico locale.

Massima n. 30113

Non è fondata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l) , Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4, lettera d) , della legge della Regione Abruzzo n. 23 del 2004, che vieta alle società a capitale interamente pubblico, alle quali sia affidato in via diretta la gestione di un servizio pubblico locale, il conferimento di incarichi professionali, di collaborazione e di qualsiasi altro genere in favore di persone e/o di società legate da rapporti di dipendenza e/o di collaborazione con l'ente o gli enti titolari del capitale sociale, in quanto tali obbligati all'esercizio del controllo di cui al precedente comma 1, lettera c) . Le censure, dedotte con riferimento alla competenza legislativa statale esclusiva nella materia "ordinamento civile", non possono accogliersi, in quanto la prospettata nullità del contratto d'opera professionale è meramente ipotetica, né è prevista dalla norma impugnata. D'altronde, le conseguenze della stipulazione del contratto de quo , come vietato, dovranno essere eventualmente verificate in sede di giudizio davanti alla competente autorità giudiziaria ordinaria. Neppure può ritenersi che si versi in una ipotesi di non consentite limitazioni all'esercizio di attività professionali, giacché non vi è alcun divieto imposto al professionista in quanto tale, ma alla società, sulla quale ricadono le conseguenze della violazione del divieto.

Massima n. 30114

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4, lettera d) , della legge della Regione Abruzzo n. 23 del 2004, in riferimento 117, primo comma, della Costituzione, per contrasto con i principi di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi (ora articoli da 43 a 55, già articoli da 52 a 66, del Trattato dell'Unione europea), in quanto trattasi di profilo sfornito di elementi minimi argomentativi. - Sull'inammissibilità della questione per carenza di elementi minimi argomentativi, v., citate sentenza n. 176/2004 e ordinanza n. 23/2005.

Massima n. 30115

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4, lettera f) , della legge della Regione Abruzzo n. 23 del 2004, in relazione all' art. 117, secondo comma, lettera l) , Cost., in quanto detta disposizione, nel prevedere che le società a capitale interamente pubblico, affidatarie del servizio pubblico, sono obbligate al rispetto delle procedure di evidenza pubblica imposte agli enti locali per l'assunzione di personale dipendente, porrebbe a carico di società private obblighi e oneri non previsti per l'instaurazione dei rapporti di lavoro nel settore privato ed invade quindi la competenza esclusiva statale nella materia "ordinamento civile". Ed invero, la disposizione in esame non è volta a porre limitazioni alla capacità di agire delle persone giuridiche private, bensì a dare applicazione al principio di cui all'art. 97 della Costituzione rispetto ad una società che, per essere a capitale interamente pubblico, ancorché formalmente privata, può essere assimilata, in relazione al regime giuridico, ad enti pubblici. D'altronde, la Corte, sulla base della distinzione tra privatizzazione formale e privatizzazione sostanziale, e dunque con riferimento al suindicato principio, ha riconosciuto la legittimità della sottoposizione al controllo della Corte dei conti degli enti pubblici trasformati in società per azioni a capitale totalmente pubblico. - Sul controllo della Corte dei conti degli enti pubblici trasformati in società per azioni a capitale totalmente pubblico, v. citata sentenza n. 466/1993.

Massima n. 30116

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 7, comma 4, lettera g) , della legge della Regione Abruzzo n. 23 del 2004, che prevede l'ineleggibilità a sindaco, presidente della Provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale dei Comuni e delle Province titolari del capitale sociale delle società affidatarie della gestione del servizio pubblico, per i legali rappresentanti ed i componenti degli organi esecutivi delle società medesime. L'impugnata norma regionale, disciplinando un caso di ineleggibilità a cariche elettive in enti locali territoriali, invade la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia "organi di governo" di Comuni, Province e Città metropolitane, prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera p) , della Costituzione. Né rileva che, in parte, la disposizione impugnata coincide con quanto previsto dalla legislazione statale negli artt. 60, 61 e 63 del d.lgs. n. 267 del 2000, dal momento che, vertendosi in materia riservata in modo esclusivo allo Stato, la Regione non è legittimata ad adottare nella materia stessa alcuna disciplina, ancorché in parte coincidente con quella statale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la costituzione in giudizio della Regione Abruzzo;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4, lettera b), della legge della Regione Abruzzo 5 agosto 2004, n. 23 (Norme sui servizi pubblici locali a rilevanza economica), nella parte in cui non prevede che il divieto ivi previsto si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007, salvo nei casi in cui si tratti dell'espletamento delle prime gare aventi ad oggetto i servizi forniti dalle società partecipanti alla gara stessa;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4, lettera g), della medesima legge regionale;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, della medesima legge regionale, proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera b), della medesima legge regionale, proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4, lettera d), proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, primo comma - anche in relazione agli articoli da 52 a 66 (ora artt. da 43 a 55) del Trattato dell'Unione europea -, e secondo comma, lettera l), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4, lettera f), della medesima legge regionale, proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione all' art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'1 febbraio 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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