Corte costituzionale

Sentenza n. 284/2006

Corte cost., sent. 14 luglio 2006, n. 284

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
284/2006
Data di deposito
14 luglio 2006
Data di decisione
3 luglio 2006
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:284

Norme oggetto del giudizio

  • art. 14, comma 5, legge della Regione Calabria n. 13 del 17 agosto 2005
  • art. 33, comma 2, legge della Regione Calabria n. 13 del 17 agosto 2005

Parametri

Massime

Massima n. 30607

In relazione alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 14, comma 5, e 33, comma 2, della legge della Regione Calabria 17 agosto 2005, n. 13, i quali prevedono, rispettivamente, la sospensione della realizzazione e dell'esercizio dell'impianto di smaltimento e stoccaggio dei rifiuti solidi urbani di cui all'ordinanza 29 luglio 2002, n. 1963 del Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione medesima in attesa dell'approvazione del nuovo piano regionale dei rifiuti, va disattesa l'eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa regionale sul rilievo della genericità della censura. Lo Stato, infatti, attraverso la specificazione delle norme della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le quali contengono i principi fondamentali di cui si deduce la violazione, ha indicato i requisiti argomentativi minimi per identificare i termini della censura.

Massima n. 30608

Sono costituzionalmente illegittimi gli att. 14, comma 5, e 33, comma 2, della legge della Regione Calabria 17 agosto 2005, n. 13, i quali prevedono, rispettivamente, la sospensione della realizzazione e dell'esercizio dell'impianto di smaltimento e stoccaggio dei rifiuti solidi urbani di cui all'ordinanza 29 luglio 2002, n. 1963 del Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione medesima in attesa dell'approvazione del nuovo piano regionale dei rifiuti. La Regione, infatti, perdurando la situazione di emergenza, ha adottato una normativa che incide sugli effetti prodotti dalle ordinanze emanate dal Commissario delegato, violando i principi fondamentali posti dall'art. 5 della legge n. 225 del 1992, vale a dire, violando la specifica competenza dello Stato a disciplinare gli eventi di natura straordinaria di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) di tale legge, che si sostanzia nel potere di deliberare - mediante l'adozione di ordinanze, anche da parte di Commissari delegati, in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico - e revocare lo stato di emergenza, determinandone la durata e l'estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Le norme censurate, infine, si pongono anche in contrasto con l'art. 107, comma 1, lettere b) e c) , del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale chiarisce che tali funzioni hanno rilievo nazionale ed esclude che il riconoscimento di poteri straordinari e derogatori della legislazione vigente possa avvenire da parte di una legge regionale e ciò anche sotto il nuovo regime di competenze legislative delineato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. > >- Sugli interventi di emergenza di natura straordinaria di rilevanza nazionale, v. sentenza citata n. 418/1992. > >- Le norme di cui agli artt. 5 della legge n. 225 del 1992 e 107, comma 1, lettere b) e c) del d. lgs. 31 marzo 11998, n. 112, quali norme espressive di un principio fondamentale della materia della protezione civile e, quindi, idonee a delimitare il potere regionale, anche secondo il nuovo regime di competenze legislative delineato con la riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione, v. sentenze citate nn. 82/2006 e 327/2003. > >- Sulla competenza legislativa dello Stato in materia di "tutela dell'ambiente", nel cui ambito si colloca il settore relativo alla gestione dei rifiuti, v. sentenze citate nn. 161 e 62/2005, nn. 312 e 96/2003, nonché sul collegamento con la competenza regionale concorrente in materia di "protezione civile", v. sentenze citate n. 32/2006, nn. 214 e 135/2005, n. 407/2002.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 14, comma 5, e 33, comma 2, della legge della Regione Calabria 17 agosto 2005, n. 13 (Provvedimento generale, recante norme di tipo ordinamentale e finanziario – collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2005 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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