Corte costituzionale

Sentenza n. 259/2006

Corte cost., sent. 4 luglio 2006, n. 259

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
259/2006
Data di deposito
4 luglio 2006
Data di decisione
21 giugno 2006
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Romano Vaccarella
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:259

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 30570

In assenza di un pregiudizio per il diritto di difesa, va disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1246, comma primo, numero 3, del codice civile e dell'art. 545, comma quarto, del codice di procedura civile, proposta dall'Avvocatura generale dello Stato sul rilievo che l'ordinanza di rimessione sia stata soltanto comunicata nel dispositivo e non già notificata al Presidente del Consiglio dei ministri.

Massima n. 30571

Non è fondata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1246, comma primo, numero 3, del codice civile e dell'art. 545, comma quarto, del codice di procedura civile, nella parte in cui, secondo il "diritto vivente", non prevedono che la compensazione dei crediti del lavoratore per stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, debba avvenire nei limiti della misura di un quinto anche nel caso in cui il credito opposto in compensazione abbia origine dal medesimo rapporto di lavoro o di impiego. Non è infatti privo di razionale giustificazione l'orientamento giurisprudenziale che, sulla premessa secondo cui l'istituto della compensazione presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti - autonomia che viceversa non sussisterebbe allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto - ravvisa la specificità del credito del datore di lavoro nella circostanza che l'obbligazione risarcitoria dell' ex dipendente scaturisca da un comportamento che non solo ha nell'esistenza del rapporto di lavoro la sua necessaria ed insostituibile occasione, ma costituisce anche grave violazione dei doveri del prestatore di lavoro verso il datore. A ciò si aggiunga che l'art. 545, comma quarto, del codice di procedura civile, che contempera l'interesse del creditore al recupero del proprio credito e quello del lavoratore a non veder vanificata la funzione alimentare del credito retributivo, non costituisce una modalità obbligata per contemperare tali esigenze, con la conseguenza che le peculiarità del credito del datore di lavoro da delitto dell' ex dipendente giustificano il particolare trattamento di tale credito anche in relazione all'art. 545, comma quarto, c.p.c.. > >- Sentenze citate nn. 302/1998 e 20/1968.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1246, comma primo, numero 3, del codice civile, e dell'articolo 545, comma quarto, del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale di Palermo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Romano VACCARELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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