Corte costituzionale
Sentenza n. 257/2006
Corte cost., sent. 4 luglio 2006, n. 257
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 257/2006
- Data di deposito
- 4 luglio 2006
- Data di decisione
- 21 giugno 2006
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:257
Norme oggetto del giudizio
- art. 30-quater, legge n. 354 del 26 luglio 1975
- art. 7, legge n. 251 del 5 dicembre 2005
Parametri
Massime
Massima n. 30568
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 30- quater della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), introdotto dall'art. 7 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui non prevede che il beneficio del permesso premio possa essere concesso sulla base della normativa previgente nei confronti dei condannati che, prima dell'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto. E' applicabile il principio secondo cui allorché la condotta penitenziaria di un condannato abbia consentito di accertare il raggiungimento di uno stadio del percorso rieducativo adeguato ad un certo beneficio, la innovazione legislativa che ne vieti la concessione, operando come un meccanismo di carattere ablativo, non fondato sulla condotta colpevole del condannato, e precludendo l'accesso a determinati benefici a chi, al momento dell'entrata in vigore di una legge restrittiva, già aveva realizzato tutte le condizioni per potere usufruire di essi, si pone in contrasto con l'art. 27, terzo comma, Cost. in quanto ostacola il raggiungimento della finalità rieducativa della pena. Infatti, negarne la concedibilità in assenza di una regressione comportamentale del condannato - tenuto conto della loro funzione "pedagogico-propulsiva", caratterizzata da una "progressione nella premialità" destinata ad interrompersi per "gravi comportamenti" indice della immeritevolezza del beneficio - contrasta con la stessa logica di progressività che muove l'intero programma trattamentale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 30-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), introdotto dall'art. 7 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui non prevede che il beneficio del permesso premio possa essere concesso sulla base della normativa previgente nei confronti dei condannati che, prima della entrata in vigore della citata legge n. 251 del 2005, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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