Corte costituzionale

Sentenza n. 253/2006

Corte cost., sent. 4 luglio 2006, n. 253

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
253/2006
Data di deposito
4 luglio 2006
Data di decisione
21 giugno 2006
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Maria Rita Saulle
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:253

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione Toscana n. 63 del 15 novembre 2004
  • art. 2, legge della Regione Toscana n. 63 del 15 novembre 2004
  • art. 3, legge della Regione Toscana n. 63 del 15 novembre 2004
  • art. 4, comma 1, legge della Regione Toscana n. 63 del 15 novembre 2004
  • art. 5, legge della Regione Toscana n. 63 del 15 novembre 2004
  • art. 7, comma 1, legge della Regione Toscana n. 63 del 15 novembre 2004
  • art. 7, comma 8, legge della Regione Toscana n. 63 del 15 novembre 2004
  • art. 7, comma 2, legge della Regione Toscana n. 63 del 15 novembre 2004
  • art. 7, comma 3, legge della Regione Toscana n. 63 del 15 novembre 2004
  • art. 7, comma 4, legge della Regione Toscana n. 63 del 15 novembre 2004
  • art. 7, comma 5, legge della Regione Toscana n. 63 del 15 novembre 2004
  • art. 16, comma 1, legge della Regione Toscana n. 63 del 15 novembre 2004
  • art. 16, comma 4, legge della Regione Toscana n. 63 del 15 novembre 2004
  • art. 16, comma 2, legge della Regione Toscana n. 63 del 15 novembre 2004
  • art. 16, comma 3, legge della Regione Toscana n. 63 del 15 novembre 2004

Parametri

Massime

Massima n. 30555

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'intera legge della Regione Toscana 15 novembre 2004, n. 63 - recante norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere - censurata in riferimento agli artt. 2, 3, 5 e 177, secondo comma, lettera l) , della Costituzione. Il ricorrente, infatti, si limita a prospettare generiche doglianze in relazione ad una intera legge contenente disposizioni dal contenuto eterogeneo, in quanto destinate a regolare materie diverse (dalla politica del lavoro agli atti di disposizione del proprio corpo), senza individuare gli specifici contenuti normativi che si porrebbero in contrasto con i parametri costituzionali evocati.

Massima n. 30556

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Toscana 15 novembre 2004, n. 63 censurato, in riferimento agli artt. 3 e 117, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede, nell'ambito delle politiche del lavoro e dell'integrazione sociale, misure di sostegno e di tutela a favore delle persone discriminate per motivi derivanti dall'orientamento sessuale, o dall'identità di genere, dei transessuali e dei transgender . Invero, la norma impugnata ha carattere genericamente di indirizzo e, pertanto, è inidonea ad attribuire diritti o situazioni giuridiche di vantaggio a determinati soggetti e ad incidere sulla disciplina dei contratti di lavoro e sui rapporti intersoggettivi che da essi derivano, e non si pone, quindi, in contrasto con l'art. 2, lettera k) , del d.lgs. n. 276 del 2003, in quanto non amplia la definizione di "lavoratore svantaggiato" prevista dalla disposizione statale, ma si limita ad affermare, a favore dei transessuali e dei transgender , l'obiettivo di esprimere "specifiche politiche regionali del lavoro, quali soggetti esposti al rischio di esclusione sociale".

Massima n. 30557

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 4, comma 1, della legge della Regione Toscana 15 novembre 2004, n. 63, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l) , della Costituzione, nella parte in cui, da un lato, assicurano pari opportunità nell'accesso ai percorsi di formazione e riqualificazione alle "persone che risultino discriminate e esposte al rischio di esclusione sociale per motivi derivanti dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere" e, dall'altro, favoriscono "l'accrescimento della cultura professionale correlata all'acquisizione positiva dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere di ciascuno". Tali disposizioni costituiscono espressione dell'esercizio della competenza legislativa esclusiva regionale in materia di istruzione e formazione professionale e non incidono sulla disciplina dei singoli contratti di lavoro e, quindi, non invadono la competenza dello Stato in materia di ordinamento civile. > >- In tema di riparto di competenze tra lo Stato e le Regioni in materia di occupazione e mercato del lavoro, v. sentenza citata n. 50/2005.

Massima n. 30558

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Toscana 15 novembre 2004, n. 63, censurato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, nella parte in cui disciplina la materia della responsabilità sociale delle imprese e delle relative certificazioni. Le censure proposte, infatti, sono generiche, essendosi limitato il ricorrente ad affermare apoditticamente che "la disciplina della responsabilità sociale delle imprese" rientrerebbe nell'ordinamento civile in quanto inerente alla disciplina dell'impresa. > >- Sull'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per genericità delle censure, v. sentenza citata n. 139/2006.

Massima n. 30559

Sono costituzionalmente illegittimi, in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera l) , della Costituzione, gli artt. 7, comma 1, e 8 della legge della Regione Toscana 15 novembre 2004, n. 63. La previsione della possibilità per le persone considerate, in vista di un'eventuale e futura situazione di incapacità naturale e qualora il pericolo di un grave pregiudizio alla salute o alla integrità fisica giustifichi l'urgenza e l'indifferibilità di una decisione, di delegare ad altra persona, liberamente scelta, il consenso ad un trattamento sanitario incide sulla disciplina dell'istituto della rappresentanza che rientra nella materia dell'ordinamento civile riservata in via esclusiva, dall'art. 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione, allo Stato.

Massima n. 30560

E' costituzionalmente illegittimo, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in via consequenziale, l'art. 7, commi 2, 3 e 4 della Legge della Regione Toscana 15 novembre 2004, n. 63. Le predette disposizioni, infatti, si pongono in inscindibile connessione con la norma di cui all'art. 7, comma 1, della medesima legge regionale, oggetto di dichiarazione di illegittimità costituzionale (v. massima E).

Massima n. 30561

E' costituzionalmente illegittimo, in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera l) , della Costituzione, l'art. 7, comma 5, della legge della Regione Toscana 15 novembre 2004, n. 63. La previsione che la richiesta di un trattamento sanitario, che abbia ad oggetto la modificazione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere per persona maggiore degli anni diciotto, deve provenire personalmente dall'interessato, il quale deve preventivamente ricevere un'adeguata informazione in merito all'intervento ed agli eventuali rischi, incide, infatti, sulla materia dell'ordinamento civile e, precisamente, in quella degli atti di disposizione del proprio corpo, riservata in via esclusiva, dall'art. 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione, allo Stato, il quale, con la legge 14 aprile 1982, n. 164, ha eccezionalmente ammesso in taluni casi - in deroga al divieto di cui all'art. 5 c.c. - il trattamento sanitario che abbia per oggetto l'adeguamento dei caratteri sessuali morfologici esterni alla identità psico-sessuale.

Massima n. 30562

E' costituzionalmente illegittimo, in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera l) , della Costituzione, l'art. 16, commi 1 e 4, della legge della Regione Toscana 15 novembre 2004, n. 63. La previsione del divieto per gli operatori commerciali appartenenti a determinate categorie di rifiutare la loro prestazione, o di erogarla a condizioni deteriori rispetto a quelle ordinarie "senza un legittimo motivo e, in particolare, fra l'altro, per motivi riconducibili all'orientamento sessuale o all'identità di genere" disciplina, in sostanza, un obbligo legale a contrarre - obbligo già previsto, in via generale, dal legislatore statale all'art. 187 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 - alla cui violazione è connessa la comminatoria di una sanzione amministrativa ed introduce una normativa incidente sull'autonomia negoziale dei privati e, quindi, su di una materia riservata in via esclusiva, dall'art. 117, secondo comma, lettera l) , della Costituzione, allo Stato. > >- In merito al parallelismo tra potere di predeterminazione delle fattispecie da sanzionare e potere di determinare la sanzione ed alla conseguente illegittimità anche di quest'ultima disposizione, v. sentenza citata n. 361/2003.

Massima n. 30563

Illegittimità costituzionale in via consequenziale dell'art. 16, commi 2 e 3 della Legge della Regione Toscana 15 novembre 2004, n. 63. Le predette disposizioni, infatti, si pongono in inscindibile connessione con le norme di cui all'art. 16, comma 1 e 4, della medesima legge regionale, oggetto di dichiarazione di illegittimità costituzionali (v. massima G), ditalchè, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale deve estendersi, in via consequenziale, all'intero art. 16.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 7, commi 1 e 5, 8, e 16, commi 1 e 4, della legge della Regione Toscana 15 novembre 2004, n. 63 (Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere);

dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale consequenziale degli artt. 7, commi 2, 3 e 4, 16, commi 2 e 3, della legge della Regione Toscana 15 novembre 2004, n. 63 (Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere).

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'intera legge della Regione Toscana n. 63 del 2004, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 2, 3, 5 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Toscana n. 63 del 2004, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4, comma 1, della legge della Regione Toscana n. 63 del 2004, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione;

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Maria Rita SAULLE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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