Corte costituzionale
Sentenza n. 246/2006
Corte cost., sent. 28 giugno 2006, n. 246
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 246/2006
- Data di deposito
- 28 giugno 2006
- Data di decisione
- 21 giugno 2006
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:246
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 3, lett. c), legge della Regione Emilia Romagna n. 26 del 23 dicembre 2004
- art. 1, comma 5, legge della Regione Emilia Romagna n. 26 del 23 dicembre 2004
- art. 1, comma 1, lett. k), legge della Regione Emilia Romagna n. 26 del 23 dicembre 2004
- art. 2, comma 1, lett. o), legge della Regione Emilia Romagna n. 26 del 23 dicembre 2004
- art. 3, comma 1, lett. c), legge della Regione Emilia Romagna n. 26 del 23 dicembre 2004
- art. 16, comma 7, legge della Regione Emilia Romagna n. 26 del 23 dicembre 2004
- art. 20, comma 1, legge della Regione Emilia Romagna n. 26 del 23 dicembre 2004
- art. 21, legge della Regione Emilia Romagna n. 26 del 23 dicembre 2004
- art. 22, comma 4, legge della Regione Emilia Romagna n. 26 del 23 dicembre 2004
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 69, comma 1, lett. e), decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 2, lett. a), decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003
- art. 2, direttiva CEE n. 77 del 27 settembre 2001
- art. 1, comma 1, legge n. 55 del 9 aprile 2002
- art. 1, comma 1, decreto legge n. 7 del 7 febbraio 2002
- art. 1, comma 7, legge n. 239 del 23 agosto 2004
- art. 1, comma 8, legge n. 239 del 23 agosto 2004
- art. 1, comma 3, legge n. 239 del 23 agosto 2004
- art. 1, comma 4, lett. d), legge n. 239 del 23 agosto 2004
- art. 14, comma 1, decreto legislativo n. 164 del 23 marzo 2000
- direttiva CEE n. 30 del 22 giugno 1998
- art. 118, Costituzione
- art. 14, comma 2, decreto legislativo n. 164 del 23 marzo 2000
- art. 117, comma 6, Costituzione
- art. 1-quinquies, decreto legge n. 239 del 29 agosto 2003
- legge n. 290 del 27 ottobre 2003
- art. 117, comma 2, lett. g), Costituzione
- art. 1, comma 2, decreto legge n. 7 del 7 febbraio 2002
- legge n. 55 del 9 aprile 2002
Massime
Massima n. 30520
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, lettera c) , della legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26, censurato in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera s) , e terzo, Cost.. La norma impugnata, che individua gli obiettivi che la Regione intende porre a fondamento della programmazione degli interventi di competenza propria e degli enti locali in materia di energia, si inserisce nel quadro della disciplina dell'energia che, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., è attribuita alla potestà legislativa concorrente, e, se pur individua fra i suddetti obiettivi quello di ridurre le emissioni inquinanti e assicurare le condizioni di compatibilità ambientale, non invade l'ambito di competenza riservato al legislatore statale dall'art. 117, secondo comma, lettera s) , Cost., né viola alcun principio fondamentale, poiché non deroga agli standard di protezione minima degli equilibri ambientali stabiliti dallo Stato. > >- La circostanza che una determinata disciplina sia ascrivibile alla materia "tutela dell'ambiente" di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s) , Cost, non esclude che le leggi regionali emanate nell'esercizio della potestà legislativa concorrente di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. possano assumere anche scopi di tutela ambientale: v., citate, sentenze n. 336 e 232/2005, n. 259/2004, n. 407/2002.
Massima n. 30521
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, della legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26, censurato, in riferimento all'art. 117, primo e terzo comma, Cost., poiché, nell'elencare le fonti di energia rinnovabili, si discosterebbe dalla definizione di tali fonti contenuta nella direttiva 2001/77/CE. Il rimettente, nel prospettare la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., si limita ad affermare che i due elenchi di fonti, quello comunitario e quello regionale, posti a raffronto non corrispondono, senza individuare i tratti concreti di tale mancata corrispondenza: la censura è, pertanto, formulata in modo del tutto generico, senza specifiche argomentazioni a sostegno delle doglianze. Lo stesso dicasi per la prospettata violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione al quale, inoltre, il ricorrente non ha neppure individuato il principio fondamentale di cui lamenta la violazione. > >- Sulla necessità che il ricorrente svolga specifiche argomentazioni a sostegno delle proprie doglianze v., citate, sentenze n. 51/2006 e nn. 360 e 336/2005. > >- Sulla necessità che il ricorrente indichi il principio fondamentale che assume violato v., citata, sentenza n. 73/2004.
Massima n. 30522
E' inammissibile per tardività la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, della legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26, censurato nella parte in cui prevede, accanto alle fonti di energia rinnovabili, anche fonti energetiche assimilate, poiché la doglianza è stata prospettata per la prima volta nella memoria depositata in prossimità dell'udienza.
Massima n. 30523
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera k) , della legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26, censurato, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., nella parte in cui attribuisce alla Regione il compito di rilasciare l'intesa di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 (convertito con modificazioni nella legge 9 aprile 2002, n. 55), secondo il quale, al fine di evitare interruzioni di fornitura e "previa intesa con la Conferenza permanente", la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica etc. sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad autorizzazione del Ministero delle attività produttive. Il ricorrente muove, infatti, da erroneo presupposto interpretativo, poiché la norma impugnata si limita a richiamare genericamente l'intesa di cui alla legge n. 55 del 2002, senza alcuno specifico riferimento a quella prevista dall'art. 1, comma 1, della stessa legge, mentre appare evidente che la disposizione regionale fa riferimento all'intesa di cui al comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge sopracitato, secondo il quale l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento cui prendono parti le amministrazioni statali e locali interessate, "d'intesa con la Regione interessata", dal momento che si tratta dell'unica intesa che riguarda direttamente la singola Regione.
Massima n. 30524
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera k) , della legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26, censurato, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., poiché contrasterebbe con i principi fondamentali posti dall'art. 1, commi 7 e 8, della legge 23 agosto 2004, n. 239: la censura è stata, infatti, formulata in termini del tutto generici e non contiene alcuna specificazione di quali, tra le molteplici disposizioni contenute nella norma statale, sarebbero state violate.
Massima n. 30525
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera k) , della legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26, censurato, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., poiché, nel richiamare gli indirizzi definiti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3 (indirizzi di sviluppo del sistema elettrico regionale volti a garantire condizioni di sicurezza, continuità ed economicità degli approvvigionamenti), contrasterebbe con i principi fondamentali di cui all'art. 1, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 239, che attribuisce allo Stato la competenza a garantire sicurezza, flessibilità e continuità degli approvvigionamenti di energia, ossia proprio le finalità in vista delle quali la norma impugnata assegnerebbe la competenza alla Regione. Il ricorrente muove, infatti, da una errata lettura, secondo cui la norma impugnata, nel fare riferimento al fabbisogno regionale senza considerare quello nazionale, presupporrebbe che la rete regionale operi autonomamente, non tenendo conto del quadro nazionale: viceversa, la disposizione censurata richiama l'art. 2, comma 3, che prevede espressamente che la Giunta regionale, nel predisporre gli indirizzi, tenga conto dello sviluppo della rete nazionale.
Massima n. 30526
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera k) , della legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26, censurato, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., poiché contrasterebbe con i principi fondamentali di cui all'art. 1, comma 4, lettera d) , della legge 23 agosto 2004, n. 239: detta norma, infatti, attribuisce non solo allo Stato, come sostenuto dal ricorrente, ma anche alle Regioni, la competenza ad assicurare l'adeguatezza delle attività energetiche strategiche di produzione, trasporto e stoccaggio per assicurare adeguati standard di sicurezza, con la conseguenza che la disposizione impugnata non solo non è in contrasto con i principi fondamentali della materia ma, anzi, costituisce specifica attuazione di quanto previsto dalla norma statale.
Massima n. 30527
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera o) , della legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26, censurato perchè, in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost., nella parte in cui attribuisce alla Regione l'adozione di indirizzi di sviluppo delle reti di distribuzione di energia e di misure a sostegno della sicurezza degli approvvigionamenti per le aree disagiate, violerebbe il principio fondamentale posto dall'art. 14 del d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164 che attribuisce agli enti locali l'attività di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo sulla distribuzione. Dal semplice raffronto della disposizione regionale impugnata con quella statale emerge che esse hanno ambiti di applicazione ed oggetti diversi, poiché mentre il decreto evocato a parametro interposto disciplina una specifica fonte energetica, il gas naturale, la disposizione regionale si riferisce alle reti di distribuzione senza specificazione, con la conseguenza che il parametro interposto evocato risulta inconferente rispetto alla norma impugnata.
Massima n. 30528
E' inammissibile per tardività la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera o) , della legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26, censurato per contrasto con l'art. 118 Cost., in quanto la doglianza è stata prospettata per la prima volta nella memoria depositata in prossimità dell'udienza.
Massima n. 30529
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera c) , della legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26 che, assegnando alle Province la competenza al rilascio delle autorizzazioni all'installazione e all'esercizio delle reti di trasporto e distribuzione dell'energia, violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost, stante il contrasto con il principio posto dall'art. 14, comma 2, del d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164: il parametro evocato, infatti, non è pertinente, dal momento che regola l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale mentre la norma impugnata si riferisce all'installazione e all'esercizio delle reti di trasporto e distribuzione dell'energia.
Massima n. 30530
E' inammissibile per tardività la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera c) , della legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26, censurato per contrasto con l'art. 118 Cost., in quanto la doglianza è stata prospettata per la prima volta nella memoria depositata in prossimità dell'udienza.
Massima n. 30531
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 16, comma 7, della legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26. Premesso che, allorquando il legislatore regionale, nell'ambito delle proprie materie legislative, disponga discrezionalmente delle attribuzioni agli enti locali di funzioni amministrative, ulteriori rispetto alle loro funzioni fondamentali, non può contestualmente pretendere di affidare ad un organo della Regione, neppure in via suppletiva, la potestà regolamentare propria dei Comuni o delle Province in riferimento a quanto attribuito loro dalla legge regionale medesima, poiché solo questi ultimi possono - ai sensi dell'art. 117, comma sesto, Cost. - adottare i regolamenti relativi all'organizzazione ed all'esercizio delle funzioni loro affidate dalla Regione, e premesso altresì che il comma 6 dell'art. 16 ha riconosciuto agli enti locali il potere regolamentare concernente l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni che la stessa legge attribuisce loro in materia di energia, il successivo comma 7, il quale prevede che, fino a che tali regolamenti non siano entrati in vigore, anche ai procedimenti autorizzativi di competenza degli enti locali si applichino i regolamenti regionali viola il citato art. 117, comma 6, Cost.
Massima n. 30532
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, della legge 23 dicembre 2004, n. 26, censurato, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., poiché, nel prevedere direttamente la possibilità di mettere fuori uso gli impianti di generazione dell'energia elettrica superiori a 10 MVA, disciplinerebbe i criteri di messa fuori servizio degli impianti in modo non conforme alla normativa statale. In realtà, la norma impugnata fa riferimento unicamente agli impianti di produzione di energia che rientrano nell'ambito delle competenze provinciali e regionali, e fa espressamente salve le competenze riservate allo Stato dalle disposizioni legislative vigenti, senza prevedere alcun criterio per la messa fuori servizio degli impianti, limitandosi solo a specificare quale sia l'autorità competente al riguardo.
Massima n. 30533
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26, censurato, per contrasto con l'art. 117, commi secondo, lettera g) , e terzo, Cost., laddove prevede che la Regione stipuli con lo Stato intese al fine di assicurare l'integrazione ed il coordinamento fra la politica energetica regionale e nazionale e di concorrere ad elevare la sicurezza, affidabilità e continuità degli approvvigionamenti in quantità commisurata al fabbisogno energetico regionale. La norma non impone, infatti, allo Stato il compimento di determinate attività e, in particolare, la stipulazione delle menzionate intese, ma si rivolge unicamente alla Regione e non contiene alcuna disciplina unilaterale di funzioni statali; essa, inoltre, ha un ambito di applicazione diverso e più ampio rispetto alla norma statale evocata - art. 1 del decreto-legge n. 7 del 2002 - riferendosi genericamente alle intese che la Regione potrà stipulare per finalità di integrazione e coordinamento della politica regionale e nazionale in materia di energia. > >- V., citata, sentenza n. 429/2004.
Massima n. 30534
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 4, della legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26, censurato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera g) , Cost., laddove dispone che la Regione promuove intese con l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas al fine di definire le modalità organizzative e procedimentali volte a coordinare le attività di rispettiva competenza: la disposizione non incide, infatti, sull'ordinamento e sull'organizzazione dell'Autorità per l'energia elettrica, limitandosi a contemplare un potere della Regione di sollecitare la conclusione di intese con tale Autorità.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 7, della legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia);
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, della legge della Regione Emilia-Romagna n. 26 del 2004, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione all'art. 117, primo e terzo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera k), della legge della Regione Emilia-Romagna n. 26 del 2004, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, e in relazione all'art. 1, commi 7 e 8, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera o), della legge della Regione Emilia-Romagna n. 26 del 2004, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera c), della legge della Regione Emilia-Romagna n. 26 del 2004, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, lettera c), della legge della Regione Emilia-Romagna n. 26 del 2004, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione all'art. 117, commi secondo, lettera s), e terzo, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera k), della legge della Regione Emilia-Romagna n. 26 del 2004, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, della legge della Regione Emilia-Romagna n. 26 del 2004, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 21, della legge della Regione Emilia-Romagna n. 26 del 2004, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione all'art. 117, commi secondo, lettera g), e terzo, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 4, della legge della Regione Emilia-Romagna n. 26 del 2004, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2006. F.to: Annibale MARINI, Presidente Ugo DE SIERVO, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 28 giugno 2006. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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