Corte costituzionale
Sentenza n. 239/2006
Corte cost., sent. 22 giugno 2006, n. 239
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 239/2006
- Data di deposito
- 22 giugno 2006
- Data di decisione
- 7 giugno 2006
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:239
Norme oggetto del giudizio
- art. 67, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 18 del 9 agosto 2005
- art. 3, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 7 del 8 aprile 2005
- art. 4, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 7 del 8 aprile 2005
- art. 5, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 7 del 8 aprile 2005
- art. 6, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 7 del 8 aprile 2005
- art. 7, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 7 del 8 aprile 2005
- art. 8, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 7 del 8 aprile 2005
- art. 66, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 18 del 9 agosto 2005
- art. 68, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 18 del 9 agosto 2005
- art. 69, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 18 del 9 agosto 2005
- art. 70, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 18 del 9 agosto 2005
- legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 7 del 8 aprile 2005
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 4, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 5, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 117, comma 2, lett. g), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 118, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 30508
È ammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata in via principale nei confronti di un'intera legge quando l'omogeneità della normativa denunciata consente di individuare l'oggetto e le ragioni dello scrutinio richiesto. > >- Sulla questione di legittimità costituzionale proposta nei confronti di un'intera legge, cfr. sentenze n. 359/2003 e n. 22/2006.
Massima n. 30509
Le modifiche introdotte dagli artt. da 66 a 70 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 agosto 2005, n. 18, agli artt. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7, impugnata in via principale, sono di natura terminologica e formale, tali comunque da non incidere sostanzialmente sul contenuto normativo delle disposizioni, sicché le questioni sollevate vanno trasferite sulle nuove disposizioni. > >- Sul trasferimento della questione sulla nuova disposizione sostanzialmente coincidente con quella impugnata, cfr. ordinanza n. 137/2004 e sentenza n. 533/2002.
Massima n. 30510
Non è infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 4 e 5 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, all'art. 117, secondo comma, lettere g) ed l) , e terzo comma, e all'art. 118, primo comma, Cost., della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 8 aprile 2005, n. 7, in quanto, disponendo "Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro", regolerebbe una materia non prevista da alcuna norma statutaria, dettando una disciplina invasiva di competenze legislative statali, e utilizzando, in particolare, l'espressione "molestie morali e psico-fisiche", che, per la sua indeterminatezza, implicherebbe la successiva emanazione di atti amministrativi in materie riservate allo Stato. La normativa censurata, infatti, non formula una definizione del mobbing con valenza generale, avendo riguardo soltanto ad alcuni suoi aspetti non esorbitanti dalle competenze regionali ordinarie e ancor meno da quelle statutarie. Posto che una disposizione di legge non può essere ritenuta costituzionalmente illegittima soltanto perché tra le varie opzioni interpretative e applicative se ne possa ipotizzare qualcuna lesiva di norme costituzionali, la legge impugnata non ha oltrepassato i limiti della competenza già riconosciuta dalla Corte costituzionale alle Regioni, quando ha affermato che esse possono intervenire con propri atti normativi anche con misure di sostegno idonee a studiare il fenomeno in tutti i suoi profili ed a prevenirlo o limitarlo nelle sue conseguenze. Quanto alla genericità delle previsioni della legge riguardo ai paventati interventi sui luoghi di lavoro, all'eventuale accertamento di casi di mobbing ed all'istituzione di "punti d'ascolto" presso le ASL, se l'inesistenza di una definizione generale dovesse condurre la Regione all'emanazione di atti amministrativi esorbitanti dalle proprie competenze, o, comunque, contrastanti con parametri costituzionali, per la repressione di tali fenomeni l'ordinamento appronta gli opportuni rimedi di giustizia costituzionale e comune. > >- Illegittimità costituzionale della legge della Regione Lazio in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del mobbing : sentenza n. 359/2003. > >- Infondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del mobbing : sentenza n. 22/2006.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro), sollevata, in riferimento agli artt. 4 e 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), all'art. 117, secondo comma, lettere g) ed l), e terzo comma, e all'art. 118, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 giugno 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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