Corte costituzionale
Sentenza n. 238/2006
Corte cost., sent. 22 giugno 2006, n. 238
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 238/2006
- Data di deposito
- 22 giugno 2006
- Data di decisione
- 7 giugno 2006
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:238
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Umbria n. 18 del 28 febbraio 2005
Parametri
Massime
Massima n. 30506
È ammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata in via principale nei confronti di un'intera legge quando l'omogeneità della normativa denunciata consente di individuare i limiti dello scrutinio richiesto. > >- Sulla questione di legittimità costituzionale proposta nei confronti di un'intera legge, cfr. sentenze n. 359/2003 e n. 22/2006.
Massima n. 30507
È infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere g) ed l) , e terzo comma, e all'art. 118, primo comma, Cost., della legge della Regione Umbria 28 febbraio 2005, n. 18, in quanto, dettando la "Disciplina di tutela della salute psico-fisica della persona sul luogo di lavoro e contrasto dei fenomeni di mobbing ", darebbe una definizione vaga e inadeguata del fenomeno del mobbing , rimettendo così ulteriori precisazioni a successivi atti amministrativi, da emettere anche da parte di organismi istituiti dalla stessa legge, ai quali verrebbe affidato il compito di effettuare ispezioni sui luoghi di lavoro - senza limitazione sulla appartenenza di questi e sulla loro natura -, destinate a sfociare nel possibile accertamento di fattispecie di illecito contrattuale. La normativa censurata, infatti, anzitutto non formula una definizione del mobbing con valenza generale, avendo riguardo soltanto ad alcuni suoi aspetti, ma promuove azioni di prevenzione e contrasto del fenomeno, per la tutela dell'integrità psico-fisica della persona sul luogo di lavoro, «nel rispetto della normativa statale vigente e dell'ordinamento comunitario» (art. 1), senza che sia dato di ravvisare, nelle sue singole disposizioni, possibili contrasti con la disciplina civilistica dei rapporti di lavoro e con quella "di diritto amministrativo" dei rapporti di pubblico impiego statale non contrattualizzato. Posto che una disposizione di legge non può essere ritenuta costituzionalmente illegittima soltanto perché tra le varie opzioni interpretative e applicative se ne possa ipotizzare qualcuna lesiva di norme costituzionali, la legge impugnata non ha oltrepassato i limiti della competenza già riconosciuta dalla Corte costituzionale alle Regioni, quando ha affermato che esse possono intervenire con propri atti normativi anche con misure di sostegno idonee a studiare il fenomeno in tutti i suoi profili ed a prevenirlo o limitarlo nelle sue conseguenze. Quanto, in particolare, alla genericità delle previsioni della legge riguardo alle ispezioni sui luoghi di lavoro ed al conseguente accertamento di ipotesi di mobbing , l'impugnato art. 8 riguarda l'attività di controllo del Servizio di prevenzione e sicurezza del lavoro, collocandone i compiti «nell'ambito della sua attività istituzionale», inserita nella più ampia attività dei dipartimenti di prevenzione, strutture operative delle ASL poste a garanzia della salute collettiva ed operanti secondo linee coordinate ed integrate con le Regioni (art. 7- quinquies del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502). > >- Illegittimità costituzionale della legge della Regione Lazio in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del mobbing : sentenza n. 359/2003. > >- Infondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del mobbing : sentenza n. 22/2006.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Umbria 28 febbraio 2005 n. 18 (Tutela della salute psico-fisica della persona sul luogo di lavoro e contrasto dei fenomeni di mobbing), sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere g) ed l), e terzo comma, e all'art. 118, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 giugno 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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