Corte costituzionale

Sentenza n. 222/2006

Corte cost., sent. 13 giugno 2006, n. 222

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
222/2006
Data di deposito
13 giugno 2006
Data di decisione
5 giugno 2006
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Giuseppe Tesauro
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:222

Norme oggetto del giudizio

  • ordinanza ministeriale del 9 giugno 2003
  • ordinanza ministeriale del 9 settembre 2003

Parametri

  • art. 134, secondo alinea, Costituzione
  • art. 39, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 42, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 28 marzo 1975
  • art. 4, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
  • art. 117, comma 6, Costituzione
  • legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
  • art. 9, comma 1, n. 10, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 30467

Deve escludersi che le censure rivolte nei confronti dell'ordinanza del Ministro della salute del 9 settembre 2003 in tema di "Tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi" possano essere estese alle successive ordinanze del 27 agosto 2004 e del 3 ottobre 2005 sullo stesso tema, poiché esse costituiscono autonomi e distinti provvedimenti e, pur avendo lo stesso oggetto e le stesse finalità dell'atto impugnato, non presentano contenuto precettivo identico.

Massima n. 30468

L'esaurimento dell'efficacia dell'ordinanza del Ministro della salute del 9 settembre 2003 in tema di tutela dell'incolumità dall'aggressività dei cani non incide sull'ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti dello Stato, poiché non è escluso l'interesse dell'ente all'accertamento del giusto riparto delle competenze. > >- V., citata, sentenza n. 289/1983.

Massima n. 30469

Spetta allo Stato adottare l'ordinanza del Ministro della salute del 9 settembre 2003 in tema di "Tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi". Infatti, il provvedimento, pur regolando fattispecie eterogenee ed insistendo su una pluralità di materie, è stato emanato per fronteggiare evenienze involgenti interessi strettamente collegati alla difesa della sicurezza pubblica, con la conseguenza che deve essere ricondotto alla materia "ordine pubblico e sicurezza" di cui all'art. 117, secondo comma, lettera h) , Cost., di competenza esclusiva dello Stato. > >- In caso di concorso di competenze deve farsi applicazione del criterio della prevalenza e verificare se una tra le materie interessate possa dirsi dominante: v., citate, sentenze n. 181 e 133/2006 e n. 219/2005.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spettava allo Stato adottare l'ordinanza 9 settembre 2003, avente ad oggetto la «Tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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