Corte costituzionale
Sentenza n. 222/2006
Corte cost., sent. 13 giugno 2006, n. 222
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 222/2006
- Data di deposito
- 13 giugno 2006
- Data di decisione
- 5 giugno 2006
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Giuseppe Tesauro
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:222
Norme oggetto del giudizio
- ordinanza ministeriale del 9 giugno 2003
- ordinanza ministeriale del 9 settembre 2003
Parametri
- art. 134, secondo alinea, Costituzione
- art. 39, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 42, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 28 marzo 1975
- art. 4, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- art. 117, comma 6, Costituzione
- legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 9, comma 1, n. 10, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 30467
Deve escludersi che le censure rivolte nei confronti dell'ordinanza del Ministro della salute del 9 settembre 2003 in tema di "Tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi" possano essere estese alle successive ordinanze del 27 agosto 2004 e del 3 ottobre 2005 sullo stesso tema, poiché esse costituiscono autonomi e distinti provvedimenti e, pur avendo lo stesso oggetto e le stesse finalità dell'atto impugnato, non presentano contenuto precettivo identico.
Massima n. 30468
L'esaurimento dell'efficacia dell'ordinanza del Ministro della salute del 9 settembre 2003 in tema di tutela dell'incolumità dall'aggressività dei cani non incide sull'ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti dello Stato, poiché non è escluso l'interesse dell'ente all'accertamento del giusto riparto delle competenze. > >- V., citata, sentenza n. 289/1983.
Massima n. 30469
Spetta allo Stato adottare l'ordinanza del Ministro della salute del 9 settembre 2003 in tema di "Tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi". Infatti, il provvedimento, pur regolando fattispecie eterogenee ed insistendo su una pluralità di materie, è stato emanato per fronteggiare evenienze involgenti interessi strettamente collegati alla difesa della sicurezza pubblica, con la conseguenza che deve essere ricondotto alla materia "ordine pubblico e sicurezza" di cui all'art. 117, secondo comma, lettera h) , Cost., di competenza esclusiva dello Stato. > >- In caso di concorso di competenze deve farsi applicazione del criterio della prevalenza e verificare se una tra le materie interessate possa dirsi dominante: v., citate, sentenze n. 181 e 133/2006 e n. 219/2005.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spettava allo Stato adottare l'ordinanza 9 settembre 2003, avente ad oggetto la «Tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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