Corte costituzionale
Sentenza n. 22/2006
Corte cost., sent. 27 gennaio 2006, n. 22
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 22/2006
- Data di deposito
- 27 gennaio 2006
- Data di decisione
- 23 gennaio 2006
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:22
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Abruzzo n. 26 del 11 agosto 2004
Parametri
- art. 25, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 23, comma 1, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 117, comma 2, lettera g), Costituzione
- art. 117, comma 2, lettera l), Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 118, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 30099
E' ammissibile il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso la legge della Regione Abruzzo 11 agosto 2004, n. 26: nonostante, infatti, detto ricorso investa un'intera legge, l'omogeneità di questa riguardo all'oggetto non genera incertezze sul contenuto delle censure e quindi sui limiti e le ragioni dello scrutinio di costituzionalità. - V., citata, sentenza n. 359/2003.
Massima n. 30100
E' inammissibile - ai sensi dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e dell'art. 23, comma 1, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale - la costituzione della Regione Abruzzo nel giudizio di legittimità della legge regionale 11 agosto 2004, n. 26, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere g) ed l) , e terzo comma, e all'art. 118, primo comma, della Costituzione, dal momento che per detta Regione è stato depositato un atto privo della procura ad litem (procura che risulta essere stata conferita in relazione ad un ricorso diverso, avente ad oggetto la legge regionale 5 agosto 2004, n. 22).
Massima n. 30101
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 11 agosto 2004, n. 26, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere g) ed l) , e terzo comma, e all'art. 118, primo comma, della Costituzione. Contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, infatti, la legge in oggetto dà per presupposta la nozione dei comportamenti costituenti mobbing e non formula di questo fenomeno né una definizione generale né esemplificazioni, ma si riferisce a quegli elementi già desumibili dalle esistenti normative statali riguardanti materie in cui il complesso fenomeno si manifesta: la legge, pertanto, non si sostituisce al legislatore poiché non pone alcuna "norma in bianco" che rimetta ad organi amministrativi il compito di integrare il disposto legislativo. Non sono fondate neppure le censure concernenti le disposizioni che prevedono l'istituzione di un centro di riferimento regionale presso la ASL di Pescara e di centri di ascolto presso le altre ASL della Regione, dal momento che i compiti demandati a tali centri attengono principalmente al rilevamento ed alla valutazione delle conseguenze, sulla salute dei lavoratori, di atti e comportamenti vessatori nonché alla predisposizione di misure di sostegno per loro e le loro famiglie ed è, pertanto, ragionevole che, in coerenza con la natura di tali compiti, ai suindicati centri sia destinato in prevalenza personale del comparto sanitario. La legge impugnata, pertanto, non ha oltrepassato i limiti della competenza che la Corte ha riconosciuto alle Regioni quando ha affermato che possono intervenire normativamente con misure di sostegno idonee a studiare il fenomeno del mobbing , a prevenirlo e a limitarlo nelle sue conseguenze. - V., citata, sentenza n. 359/2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la costituzione in giudizio della Regione Abruzzo;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 11 agosto 2004, n. 26 (Intervento della Regione Abruzzo per contrastare e prevenire il fenomeno mobbing e lo stress psico-sociale sui luoghi di lavoro), sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere g) ed l), e terzo comma, ed all'art. 118, primo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 gennaio 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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