Corte costituzionale
Sentenza n. 213/2006
Corte cost., sent. 1° giugno 2006, n. 213
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 213/2006
- Data di deposito
- 1° giugno 2006
- Data di decisione
- 17 maggio 2006
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:213
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 350 del 24 dicembre 2003
- art. 4, comma 30, legge n. 350 del 24 dicembre 2003
- art. 4, comma 29, legge n. 350 del 24 dicembre 2003
- art. 4, comma 1, lett. a), legge della Regione Marche n. 11 del 13 maggio 2004
- art. 4, comma 2, lett. a), legge della Regione Marche n. 11 del 13 maggio 2004
- art. 6, comma 2, lett. e), legge della Regione Marche n. 11 del 13 maggio 2004
- art. 7, comma 1, lett. f), legge della Regione Marche n. 11 del 13 maggio 2004
- art. 9, comma 1, legge della Regione Marche n. 11 del 13 maggio 2004
- art. 2, comma 1, lett. f), legge della Regione Abruzzo n. 22 del 5 agosto 2004
- art. 2, comma 1, lett. g), legge della Regione Abruzzo n. 22 del 5 agosto 2004
- art. 3, comma 2, legge della Regione Abruzzo n. 22 del 5 agosto 2004
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 117, comma 4, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. a), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- artt. 4, 8, 9, 15, 17 e 23, regolamento cee n. 1185
- artt. 2 e 3, regolamento cee n. 39
- art. 117, comma 2, lett. g), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 30436
Va riservata a separate pronunce la decisione delle questioni di legittimità costituzionale proposte nei confronti di disposizioni della legge n. 350 del 2003, diverse da quelle concernenti il riparto delle competenze legislative e amministrative tra lo Stato e le Regioni in materia di pesca.
Massima n. 30437
La pesca costituisce materia oggetto della potestà legislativa residuale delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost., sulla quale, tuttavia, per la complessità e la polivalenza delle attività in cui si estrinseca, possono interferire più interessi eterogenei, taluni statali, altri regionali, con indiscutibili riflessi sulla ripartizione delle competenze legislativa ed amministrativa; sicché l'analisi dell'intreccio delle competenze deve essere effettuata caso per caso, con riguardo alle concrete fattispecie normative, facendo applicazione del principio di prevalenza e del principio fondamentale di leale collaborazione. Peraltro talune attività e taluni aspetti riconducibili all'attività di pesca non possono che essere disciplinati dallo Stato, atteso il carattere unitario con cui si presentano e la conseguente esigenza di una loro regolamentazione uniforme. Per gli aspetti, pur riconducibili all'attività di pesca, che sono connessi a materia di competenza ripartita tra Stato e Regioni (tutela della salute, alimentazione, tutela e sicurezza del lavoro, commercio con l'estero, ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione delle imprese per il settore produttivo della pesca, porti, previdenza complementare e integrativa, governo del territorio) sussiste la potestà legislativa statale nella determinazione dei principi fondamentali, ai quali il legislatore regionale, nel dettare la disciplina di dettaglio, deve attenersi.
Massima n. 30438
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 4, commi 29 e 30, della legge n. 350 del 2003, nella parte in cui non stabilisce che la ripartizione delle risorse finanziarie ivi prevista, nonché l'approvazione del Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per l'anno 2004, avvengano d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Invero la Parte IV del Piano del VI Piano nazionale delle pesca e dell'acquacoltura, richiamata dalla normativa censurata, ripartisce tra lo Stato e le Regioni le risorse finanziarie per i diversi settori di intervento che sono riconducibili sia a competenze statali, sia a competenze regionali, sicché appare palese che il rifinanziamento delle spesa così disposto va ad incidere sia su ambiti di competenza statale, che su ambiti di competenza regionale; sussistono inoltre sufficienti elementi per ritenere che un intervento finanziario così complesso ed articolato possa giustificare, a norma dell'art. 118, primo comma, Cost., l'allocazione delle relative funzioni ad un livello unitario che, nella specie, è quello dello Stato. Donde, tanto con riferimento alla natura transitoria delle disposizioni censurate, quanto con riguardo alla chiamata in sussidiarietà, al livello statale, della funzione di finanziamento della spesa, deve ritenersi che le disposizioni medesime rientrino nella competenza dello Stato. Nondimeno, sarebbe stato necessario, in ragione del principio di leale collaborazione, che deve permeare di sé i rapporti istituzionali tra lo Stato e le Regioni, il coinvolgimento delle Regioni nella fase di ripartizione delle risorse finanziarie tra i vari tipi di impiego, mediante intesa. > >- Sull'impossibilità di ricondurre un determinato oggetto di disciplina normativa all'ambito di applicazione affidato alla legislazione residuale delle Regioni per il solo fatto che tale oggetto non sia immediatamente riferibile ad una delle materie elencate nei commi secondo e terzo dell'art. 117 Cost., v. citata sentenza n. 370/2003. > >- In caso di intreccio di discipline, si applica il criterio della prevalenza di una materia sull'altra e il principio della leale collaborazione, v. citata sentenza n. 231/2005. > >- Sulla esclusione della declaratoria di illegittimità costituzionale di norme statali sul rilievo del loro carattere meramente transitorio, v. sentenze n. 417/2005, e n. 36/2004.
Massima n. 30439
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera a) , della legge della Regione Marche n. 11 del 2004, proposta, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere a) e s) , della Costituzione, nella parte in cui prevede che il Piano regionale della pesca contenga, tra l'altro, interventi volti alla salvaguardia di risorse ittiche della Regione, in quanto la disposizione censurata qualificherebbe dette risorse come regionali, mentre le stesse necessitano di una disciplina di tutela e di conservazione uniforme, nel rispetto, tra l'altro, di convenzioni e accordi internazionali. Infatti, le censure proposte sono generiche non facendosi riferimento, in particolare, con riguardo agli atti internazionali invocati, ad alcuna specifica disposizione degli stessi.
Massima n. 30440
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, lettera a) , della legge della Regione Marche n. 11 del 2004, censurato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera a) , Cost., anche in relazione al regolamento CE n. 2371/2002, del 20 dicembre 2002, articoli 4, 8, 9, 15, 17 e 23, e al regolamento CE n. 3690/93, del 20 dicembre 1993, articoli 2 e 3, in quanto, indicando tra i contenuti del Piano regionale l'articolazione territoriale dei distretti di pesca «intesi non come confine ma come regolamentazione dell'attività di pesca-produzione in forza di regole obbligatorie per tutti coloro che vi operano», determinerebbe una regionalizzazione della flotta di pesca, in contrasto con i principi che regolano la pesca nazionale secondo criteri unitari, così ledendo la competenza esclusiva statale in materia di rapporti internazionali e con l'Unione Europea. Tale disposizione, la quale opera comunque nell'ambito della pianificazione regionale, non si sovrappone alle competenze statali disciplinate dall'art. 4 d.lgs. n. 266 del 2001, relativo ai distretti di pesca, né interferisce con la potestà esclusiva dello Stato, ex art. 117, secondo comma, lettera a) , Cost.
Massima n. 30441
Non è fondata, in riferimento all'art. 117, comma secondo, lettera g) , Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, lettera e) e 7, comma 1, lettera f) , della legge della Regione Marche n. 11 del 2004, il quale stabilisce che tra i componenti della Consulta per l'economia ittica e della Commissione tecnico-scientifica - nuove strutture regionali che operano nell'ambito della pesca - vi sia un rappresentante delle Capitanerie di porto, individuato nel direttore marittimo o in un suo delegato. Posto che l'art. 105, comma 6, del d.lgs. n. 112 del 1998 prevede espressamente che le Regioni e gli enti locali, per lo svolgimento di compiti conferiti in materia di diporto nautico e pesca marittima, possano avvalersi degli uffici delle Capitanerie di porto, deve ritenersi legittimo il previsto inserimento di rappresentanti delle Capitanerie di porto nei predetti organismi regionali. > >- In tema di forme di collaborazione e di coordinamento coinvolgenti compiti e attribuzioni di organi dello Stato da parte delle Regioni, v. citata sentenza n. 429/2004.
Massima n. 30442
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 9, comma 1, della legge della Regione Marche n. 11 del 2004. Premesso che il potere dominicale che spetta allo Stato, quale proprietario, di disporre dei propri beni, «non incontra i limiti della ripartizione delle competenze secondo le materie», la disposizione regionale, la quale affida alla Giunta regionale la determinazione dell'ammontare del canone da corrispondere per la concessione dei beni del demanio marittimo, incide su prerogative spettanti allo Stato nella sua qualità di ente "proprietario" di beni del demanio marittimo e viola quindi l'art. 117, comma secondo, lettera e) , Cost. > >- Sulla distinzione delle competenze che spettano alle Regioni in determinate materie e il potere dominicale che spetta allo Stato, quale proprietario, di disporre dei propri beni, v. citate sentenze n. 427/2004 e n. 286.
Massima n. 30443
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera f) , della legge della Regione Abruzzo n. 22/2004, in riferimento all'art. 117, primo comma - anche in relazione al regolamento CEE n. 2081/92, del 14 luglio 1992 (Regolamento del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e della denominazione d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari) e all'art. 28 del Trattato che istituisce la Comunità europea - e all'art. 117, secondo comma, lettera e) , Cost. La disposizione regionale - la quale prevede misure per la promozione di certificazioni di qualità del prodotto ittico «catturato dalla Marineria Abruzzese» o allevato in impianti di acquacoltura/maricoltura dislocati nel territorio regionale o nel «mare antistante» la Regione Abruzzo - non disciplina un nuovo sistema di certificazione di qualità, né istituisce e/o disciplina un marchio identificativo di un prodotto, ma, limitandosi a prevedere forme di incentivazione di un prodotto (il pescato abruzzese), di cui non vengono indicate o protette particolari qualità o caratteristiche tipologiche, introduce misure di sostegno ad attività economiche localizzate sul territorio regionale, che in quanto tali non violano le disposizioni comunitarie ed internazionali relative alla provenienza geografica e alle caratteristiche dei prodotti - volte, tra l'altro, a garantire condizioni di concorrenza uguale - né integrano meccanismi economici idonei ad incidere sulla concorrenzialità dei mercati.
Massima n. 30444
E' inammissibile, per prospettazione generica delle censure, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera g) , della legge della Regione Abruzzo n. 22 del 2004, censurato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere a) ed s) , Cost., in quanto la disposizione denunciata sarebbe lesiva della competenza legislativa esclusiva dello Stato sia in materia di rapporti internazionali che di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.
Massima n. 30445
Non è fondata per le medesime ragioni di cui alla massina F, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge della Regione Abruzzo n. 22 del 2004, censurato - in riferimento all'art. 117, comma secondo, lettera g) , Cost. -, in quanto, nel prevedere tra i componenti della Conferenza regionale della pesca e dell'acquacoltura, rappresentanti di organismi statali, quali le Capitanerie di porto, lederebbe la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento degli organi e degli uffici dello Stato.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle questioni di legittimità costituzionale, proposte dalla Regione Toscana e dalla Regione Emilia-Romagna, nei confronti di altre disposizioni della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), qui non espressamente esaminate;
riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 29 e 30, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), nella parte in cui non stabilisce che la ripartizione delle risorse finanziarie ivi prevista, nonché l'approvazione del Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per l'anno 2004, avvengano d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, della legge della Regione Marche 13 maggio 2004, n. 11 (Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura);
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera a), della predetta legge della Regione Marche n. 11 del 2004, proposta, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere a) e s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera g), della legge della Regione Abruzzo 5 agosto 2004, n. 22 (Nuove disposizioni in materia di politiche di sostegno all'economia ittica), proposta, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere a) e s), dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, lettera a), 6, comma 2, lettera e), 7, comma 1, lettera f), della legge della Regione Marche n. 11 del 2004, sollevate, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera a) – anche in relazione al regolamento CE n. 2371/2002, del 20 dicembre 2002 (Regolamento del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca) e al regolamento CE n. 3690/93, del 20 dicembre 1993 (Regolamento del Consiglio che istituisce un regime comunitario che stabilisce le norme relative alle informazioni minime che devono figurare nelle licenze di pesca) – e all'art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera f), e dell'art. 3, comma 2, della legge della Regione Abruzzo n. 22 del 2004, proposte, in riferimento all'art. 117, primo comma – anche in relazione al regolamento CEE n. 2081/92, del 14 luglio 1992 (Regolamento del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e della denominazione d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari) e all'art. 28 del Trattato che istituisce la Comunità europea – e all'art. 117, secondo comma, lettere e) e g), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'1 giugno 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze