Corte costituzionale

Sentenza n. 21/2006

Corte cost., sent. 27 gennaio 2006, n. 21

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
21/2006
Data di deposito
27 gennaio 2006
Data di decisione
23 gennaio 2006
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Alfio Finocchiaro
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:21

Norme oggetto del giudizio

  • DEC/DPN 2211, decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 18 novembre 2004
  • DEC/DPN 1048, decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 8 giugno 2005

Parametri

Massime

Massima n. 30098

Non spetta allo Stato, e, per esso, al Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio, la nomina del commissario straordinario dell'Ente Parco nazionale dell'arcipelago toscano nel caso in cui tale nomina avvenga senza che sia stato avviato e proseguito il procedimento per raggiungere l'intesa con la Regione Toscana per la nomina del Presidente dello stesso Ente ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Infatti, sebbene nessuna disposizione preveda fra gli organi dell'Ente il commissario straordinario, il Ministro ha il potere di nominarlo, nell'esercizio della vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette, ma tale potere non è esercitabile liberamente: proprio per il fatto che alla nomina del commissario si giunge in difetto di nomina del Presidente - per il mancato perfezionamento dell'intesa con i Presidenti delle Regioni o delle Province autonome nel cui territorio ricada il parco - condizione di legittimità della nomina del primo è che la procedura per la nomina del secondo sia stata avviata e proseguita. In contrasto con il disposto degli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione e del principio di leale collaborazione, i suddetti principi risultano nella specie violati, dal momento che non possono considerarsi avvio e prosecuzione della procedura dell'intesa per la nomina del Presidente la riproposizione, da parte del Ministro dell'ambiente, dello stesso nominativo e la mancata risposta a designazioni alternative formulate dal Presidente della Regione Toscana. Conseguentemente vanno annullati i decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 novembre 2004 DEC/DPN 2211 e 8 giugno 2005 DEC/DPN 1048 con i quali è stato prorogato l'incarico del commissario straordinario dell'Ente Parco. - Nella sentenza n. 27/2004, citata, la Corte ha affermato che «l'illegittimità della condotta dello Stato non risiede (...) nella nomina in sé di un Commissario straordinario, senza la previa intesa con il Presidente della Regione, ma nel mancato avvio e sviluppo della procedura dell'intesa per la nomina del Presidente». - V. anche, citata, sentenza n. 339/2005.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara che non spetta allo Stato e, per esso, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio la nomina del commissario straordinario dell'Ente Parco nazionale dell'arcipelago toscano nel caso in cui tale nomina avvenga senza che sia stato avviato e proseguito il procedimento per raggiungere l'intesa con la Regione Toscana per la nomina del Presidente dello stesso Ente, e, per l'effetto, annulla i decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 novembre 2004 DEC/DPN 2211 e 8 giugno 2005 DEC/DPN 1048 di proroga del commissario straordinario del predetto Ente Parco.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 gennaio 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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