Corte costituzionale
Sentenza n. 183/2006
Corte cost., sent. 5 maggio 2006, n. 183
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 183/2006
- Data di deposito
- 5 maggio 2006
- Data di decisione
- 20 aprile 2006
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:183
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 36, lett. c), legge n. 308 del 15 dicembre 2004
- art. 1, comma 37, legge n. 308 del 15 dicembre 2004
Parametri
Massime
Massima n. 30388
Non sono fondate, in relazione agli artt. 117 e 118 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 36, lettera c) , e comma 37, della legge n. 308 del 2004, il quale statuisce l'irrilevanza penale di determinati abusi in zona paesaggistica, per il futuro (art. 1, comma 36, lettera c) ), e l'estinzione dei reati paesaggistici, per il passato (art. 1, comma 37). La disciplina contenuta nei commi 36 e 37 dell'art. 1 della legge n. 308 del 2004 attiene strettamente al trattamento penale degli abusi, il che induce a commisurare l'intervento legislativo statale, pur se relazionato alla materia dell'ambiente e dei beni culturali, al parametro dell'art. 117, secondo comma, lettera l) , Cost. ("ordinamento penale"). D'altro canto, l'irrilevanza penale dell'abuso non tocca gli aspetti urbanistici, per i quali le Regioni non vedono scalfita la loro competenza nella previsione delle sanzioni amministrative in materia edilizia, vigendo il principio dell'autonomia delle sanzioni amministrative rispetto a quelle penali anche nella materia della tutela paesaggistica. Per gli abusi passati le sanzioni amministrative a tutela del paesaggio restano applicabili, pur se limitate alla tipologia pecuniaria, attesa la minima rilevanza degli abusi: a maggior ragione va ritenuta l'autonomia e l'eventuale applicabilità, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni a presidio di tutti gli altri valori che convergono sul territorio, in particolare di quelle in materia edilizia, di competenza regionale. Va aggiunto che il previsto parere di un organo statale, la Soprintendenza, ai soli fini del riscontro delle condizioni oggettive di irrilevanza penale degli interventi in assenza o in difformità dell'autorizzazione paesaggistica, vale a garantire l'esigenza di uniformità di metodi di valutazione sul territorio nazionale, che è inerente al trattamento penale degli abusi, esigenza che è tale da giustificare la "chiamata in sussidiarietà" dello Stato nelle funzioni amministrative. > >- Il potere di incidere sulla sanzionabilità penale spetta al solo legislatore statale, cui va riconosciuta discrezionalità in materia di estinzione del reato o della pena, o di non procedibilità, v. citate sentenze n. 70/2005 e (in tema di interventi edilizi) n. 196/2004, ordinanze n. 327/2000 e n. 149/1999, sentenza n. 487/1989. La considerazione del trattamento penale assume, d'altro canto, preminenza agli effetti delle competenze legislative, pur nella generica riconducibilità ad altra materia delle norme precettive la cui violazione è sanzionata, v. citata sentenza 384/2005. > >- Sulla chiamata in sussidiarietà dello Stato nelle funzioni amministrative, v. citata sentenza n. 384/2005.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 36, lettera c), e comma 37, della legge 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione), sollevate, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 maggio 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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