Corte costituzionale

Sentenza n. 155/2006

Corte cost., sent. 14 aprile 2006, n. 155

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
155/2006
Data di deposito
14 aprile 2006
Data di decisione
5 aprile 2006
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Paolo Maddalena
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:155

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 348, legge n. 311 del 30 dicembre 2004
  • art. 1, comma 347, legge n. 311 del 30 dicembre 2004
  • art. 1, comma 350, legge n. 311 del 30 dicembre 2004
  • art. 1, comma 349, legge n. 311 del 30 dicembre 2004
  • art. 1, comma 352, legge n. 311 del 30 dicembre 2004

Parametri

Massime

Massima n. 30341

Vanno riservate a separate decisioni le restanti questioni di legittimità costituzionale riguardanti la legge n. 311 del 2004 sollevate con lo stesso ricorso. > >

Massima n. 30342

E' inammissibile, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 119, quarto comma, della Costituzione, nonché agli artt. 49 e 63 della legge costituzionale n. 1 del 1963, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 348, della legge n. 311 del 2004. Decisiva, al riguardo, è la circostanza della omessa indicazione, nella deliberazione della Giunta regionale che ha deciso di denunciare la legge n. 311 del 2004, proprio del comma 348, giacché non può darsi ingresso all'impugnazione di disposizioni non individuate nella deliberazione che autorizza la proposizione del ricorso. > >- Per casi analoghi, v. citata sentenza n. 425/2004.

Massima n. 30343

Non è fondata - in riferimento agli artt. 3, primo comma (principio di uguaglianza e di proporzionalità), e 119, quarto comma (principio di corrispondenza tra entrate e funzioni), Cost., nonché agli artt. 49 (principio di non alterazione dell'equilibrio tra finanza statale e finanza regionale) e 63 (principio di leale collaborazione) della legge costituzionale n. 1 del 1963 - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 347, 349, 350 e 352, della legge n. 311 del 2004, laddove - secondo la prospettazione del rimettente -, determinando una rilevante riduzione del finanziamento della Regione senza prevedere alcuna misura correttiva (come avviene per lo Stato in considerazione di analoghe misure riduttive), dette disposizioni altererebbero il rapporto tra finanza statale e finanza regionale, con conseguente lesione dell'autonomia regionale quanto alla capacità di finanziare i propri compiti. Infatti a seguito di manovre di finanza pubblica, possono anche determinarsi riduzioni nella disponibilità finanziaria delle Regioni, purché esse non siano tali da comportare uno squilibrio incompatibile con le complessive esigenze di spesa regionale e, in definitiva, rendano insufficienti i mezzi finanziari dei quali la Regione stessa dispone per l'adempimento dei propri compiti. Ma detta evenienza non è stata dimostrata dalla Regione ricorrente, tanto più che essa richiama solo talune delle quote di compartecipazione al gettito fiscale che l'art. 49 dello statuto riconosce alla Regione, ma tace su quelle ulteriori quote compartecipative che riguardano anche imposte indirette e cioè quelle imposte su cui lo Stato avrebbe fatto affidamento per compensare, almeno in parte, la riduzione del gettito fiscale derivante dalla manovra incidente sulle imposte dirette. > >- Per un caso analogo si veda la citata sentenza n. 431/2004. > >- Sulla disciplina statale dei tributi (IRAP ed IRE): appartenendo alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e) , Cost., può essere esercitata anche per il tramite di norme di dettaglio, senza che ciò implichi violazione dell'autonomia tributaria delle Regioni, v. citate sentenze n. 2/2006, n. 455/2005, n. 397/2005. > >- Nel senso che la riduzione di disponibilità finanziarie delle Regioni a seguito di manovre di finanza pubblica non comporti lesione dell'autonomia finanziaria regionale, purché tale riduzione non sia tale da determinare uno squilibrio incompatibile con le complessive esigenze di spesa regionale, v. citate sentenze n. 431/2004, n. 381, n. 29 e n. 17/2004, n. 437 e n. 337/2001, n. 507/2000, n. 138/1999.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservate a separate decisioni le restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sollevate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 348, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 119, quarto comma, della Costituzione, nonché agli artt. 49 e 63 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), dalla Regione Friuli-Venezia Giulia con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 347, 349, 350 e 352, della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 119, quarto comma, della Costituzione, nonché agli artt. 49 e 63 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), dalla Regione Friuli-Venezia Giulia con il medesimo ricorso.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 aprile 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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