Corte costituzionale
Sentenza n. 140/2006
Corte cost., sent. 7 aprile 2006, n. 140
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 140/2006
- Data di deposito
- 7 aprile 2006
- Data di decisione
- 3 aprile 2006
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:140
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, comma 1, legge n. 113 del 29 marzo 1985
Parametri
Massime
Massima n. 30315
Non è fondata, nei sensi indicati in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, della legge 29 marzo 1985, n. 113, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., nella parte in cui consentirebbe di concedere l'indennità di mansione solo ai centralinisti non vedenti occupati in base alle norme relative al loro collocamento obbligatorio e non anche a quelli assunti in via ordinaria: è, infatti, possibile un'interpretazione della norma impugnata coerente con i parametri costituzionali indicati dal rimettente. Attraverso una ricostruzione sistematica della normativa in materia, si evince che l'indennità de qua è essenzialmente "corrispettivo" dell'obiettiva gravosità della prestazione lavorativa connessa alla menomazione visiva, nonché dell'impossibilità per i non vedenti di essere adibiti a mansioni alternative: il che rende del tutto irrilevante la particolare modalità di accesso all'occupazione dei centralinisti non vedenti. Non sarebbe, invero, ragionevole la distinzione tra un lavoratore non vedente che, in regime di piena libertà, sia stato assegnato a mansioni di centralinista, ed altro lavoratore non vedente che, avviato obbligatoriamente a copertura dei posti di riserva di cui alla legge n. 113 del 1985, venga occupato nelle medesime mansioni. Non è di ostacolo a questa interpretazione la formulazione letterale dell'art. 9, comma 1, che fa espresso riferimento alla fonte costitutiva del collocamento obbligatorio.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, della legge 29 marzo 1985, n. 113 (Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale di Pescara con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 aprile 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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