Corte costituzionale

Sentenza n. 138/2006

Corte cost., sent. 7 aprile 2006, n. 138

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
138/2006
Data di deposito
7 aprile 2006
Data di decisione
3 aprile 2006
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Amirante
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:138

Norme oggetto del giudizio

  • art. 34, comma 3, ultimo periodo, legge della Regione Umbria n. 3 del 20 gennaio 1998

Parametri

Massime

Massima n. 30313

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 3, ultimo periodo, della legge della Regione Umbria 20 gennaio 1998, n. 3, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione, nella parte in cui prevede la risoluzione di diritto dei rapporti di lavoro con le soppresse aziende unità sanitarie locali, in corso alla data di entrata in vigore della legge. Il remittente, infatti, solleva la questione in modo ipotetico e al di fuori dei termini attuali della controversia sottoposta alla sua cognizione, in quanto individua l'oggetto del giudizio nell'illegittimità del provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro e prospetta il dubbio di legittimità nella eventualità che egli accerti la fondatezza della domanda e che, per effetto di tesi difensive allo stato non prospettate, debba applicare la norma censurata. Inoltre, il remittente delimita la questione al solo ultimo periodo del comma 3 dell'art. 34 della legge in esame, ma non si sofferma ad accertare se tale parte abbia autonomia normativa o se, viceversa, non sia inscindibilmente legata al primo periodo dello stesso comma 3, così non motivando in ordine alla individuazione della norma da espungere dall'ordinamento.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 3, ultimo periodo, della legge della Regione Umbria 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 117 della Costituzione, dal Tribunale di Orvieto, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 aprile 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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