Corte costituzionale
Sentenza n. 129/2006
Corte cost., sent. 28 marzo 2006, n. 129
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 129/2006
- Data di deposito
- 28 marzo 2006
- Data di decisione
- 23 marzo 2006
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:129
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, comma 13, legge della Regione Lombardia n. 12 del 11 marzo 2005
- art. 9, comma 12, legge della Regione Lombardia n. 12 del 11 marzo 2005
- art. 11, comma 3, legge della Regione Lombardia n. 12 del 11 marzo 2005
- art. 10, comma 1, lett. d), legge della Regione Lombardia n. 12 del 11 marzo 2005
- art. 55, comma 1, lett. b), legge della Regione Lombardia n. 12 del 11 marzo 2005
- art. 57, comma 1, lett. a), legge della Regione Lombardia n. 12 del 11 marzo 2005
- art. 57, comma 1, lett. b), legge della Regione Lombardia n. 12 del 11 marzo 2005
- art. 19, comma 2, lett. b), numero 2, legge della Regione Lombardia n. 12 del 11 marzo 2005
- art. 27, comma 1, lett. e), numero 4, legge della Regione Lombardia n. 12 del 11 marzo 2005
- art. 33, legge della Regione Lombardia n. 12 del 11 marzo 2005
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 11, Costituzione
- direttiva Cons. CEE n. 50 del 18 giugno 1992
- direttiva Cons. CEE n. 36 del 14 giugno 1993
- direttiva Cons. CEE n. 37 del 14 giugno 1993
- direttiva Cons. CEE n. 38 del 14 giugno 1993
- art. 87, decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003
Massime
Massima n. 30294
E' inammissibile l'intervento in giudizio di TIM ITALIA S.p.a. e di VODAFONE OMNITEL N.V. poiché nel giudizio di costituzionalità delle leggi promosso in via d'azione, parti sono soltanto i soggetti titolari delle potestà legislative in contestazione. Pertanto, non è ammissibile l'intervento in tali giudizi di soggetti privi di potere legislativo. > >- V., citate, ex plurimis , sentenze n. 80, 59 e 51/2006 e n. 469 e 383/2005. > >
Massima n. 30295
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 13, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, censurato in riferimento all'art. 117, primo e terzo comma, Cost., in quanto manca ogni motivazione circa la sua asserita illegittimità. La norma si limita, infatti, a stabilire che non costituiscono vincolo espropriativo e non sono soggette a decadenza le previsioni del piano dei servizi che demandino al proprietario dell'area la diretta realizzazione di attrezzature e servizi. Nessun legame emerge tra tale disposizione e le questioni di legittimità costituzionale prospettate dall'Avvocatura dello Stato. > >
Massima n. 30296
Illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 9, comma 12, e dell'art. 11, comma 3, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, nella parte in cui non prevede l'obbligo di procedure di evidenza pubblica per tutti i lavori, da chiunque effettuati, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria. La normativa comunitaria in materia di appalti pubblici prevede che in ogni caso, quando si realizzi un'opera per importi uguali o superiori ad un certo valore, il soggetto che procede all'appalto debba adottare procedure di evidenza pubblica per la scelta del contraente, sia che si tratti di ente pubblico che di soggetto privato, il quale, secondo la Corte di Giustizia delle Comunità europee, assume la veste di "titolare di un mandato espresso", conferito dall'ente pubblico che vuole realizzare l'opera. La fattispecie configurata dalle norme regionali impugnate è assimilabile a quella oggetto delle direttive comunitarie de quibus , poiché si tratta di accordi che i privati, proprietari di aree destinate ad espropriazione per la realizzazione di servizi pubblici, possono stipulare con il Comune competente, in base ai quali i proprietari possono realizzare direttamente gli interventi di interesse pubblico, diventando, così, "titolari di in mandato espresso" conferito dal Comune. Pertanto, le direttive comunitarie devono essere osservate anche nell'ipotesi in cui sia assegnato al privato il compito di realizzare direttamente l'opera necessaria per la successiva prestazione del servizio pubblico, in quanto fungono da norme interposte atte ad integrare il parametro per valutare la conformità della normativa regionale all'art. 117, primo comma, Cost. Conseguentemente, la mancata previsione, nelle norme impugnate, dell'obbligo di adottare procedure ad evidenza pubblica in ogni caso in cui l'appalto sia di importo pari o superiore alla soglia comunitaria determina la loro illegittimità costituzionale. > >- Sulla qualificazione delle direttive come norme interposte v., citate, sentenze n. 406/2005, n. 7 e 166/2004.
Massima n. 30297
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera b) , numero 2, e dell'art. 10, comma 1, lettera d) , entrambi in relazione all'art. 55, comma 1, lettera b) , e all'art. 57, comma 1, lettere a) e b) , della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, censurati, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto attribuiscono alla Regione, e non allo Stato, la predisposizione degli indirizzi e dei criteri generali per il riassetto del territorio ai fini della prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici, nonché delle direttive per la prevenzione del rischio sismico. Con la legge 24 febbraio 1992, n. 225 il legislatore statale ha rinunciato ad un modello centralizzato per una organizzazione diffusa a carattere policentrico in materia di prevenzione dei rischi. Così, l'art. 107 del d.lgs. n. 112 del 1998 attribuisce allo Stato "gli indirizzi per la predisposizione e l'attuazione dei programmi di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio", mentre le norme regionali impugnate attribuiscono alla Giunta regionale la definizione degli indirizzi per il riassetto del territorio ai fini della prevenzione dei rischi geologici e idrogeologici, indirizzi che devono confluire nel piano territoriale regionale. Dall'esame della suddetta normativa emerge che la Regione ha voluto solo disciplinare l'esercizio delle funzioni di prevenzione dei rischi nell'ambito del proprio territorio, ma ciò non implica un'invasione della sfera di competenza dello Stato, poiché la mancanza dell'esplicita menzione dell'obbligo di rispetto degli indirizzi nazionali non comporta la loro violazione. > >- Sul fatto che il legislatore, con la legge n. 225 del 1992, abbia rinunciato "ad un modello centralizzato per una organizzazione diffusa a carattere policentrico" v., citata, sentenza n. 327/2003.
Massima n. 30298
Illegittimità costituzionale dell'art. 27, comma 1, lettera e) , numero 4, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 che sottopone l'installazione di torri e tralicci per impianti di radio-ricetrasmittenti e per ripetitori per i servizi di telecomunicazione ad un iter autorizzatorio comunale ulteriore rispetto a quello già previsto dall'art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003. Quest'ultima norma costituisce attuazione della delega contenuta nell'art. 41, comma 2, lettera a) , della legge n. 166 del 2002 che, in materia di telecomunicazioni, prescrive la previsione di procedure tempestive per la concessione del diritto di installazione di infrastrutture e la riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi, tempestività delle procedure che il legislatore nazionale ha posto come principio fondamentale operante nella materia "governo del territorio" di competenza legislativa concorrente. Pertanto, la previsione di un ulteriore procedimento finalizzato al rilascio del permesso di costruire, che si sovrappone ai controlli spettanti all'ente locale nell'ambito del procedimento unificato, rappresenta un inutile appesantimento dell' iter autorizzatorio per l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti, in contrasto con le esigenze di tempestività e contenimento dei termini, con conseguente illegittimità costituzionale delle norme regionali impugnate per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.. > >- V., citata, sentenza n. 336/2005.
Massima n. 30299
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, censurato in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost.: la norma, infatti, disciplina in generale il permesso di costruire, dall'ambito del quale viene sottratta, per effetto della presente sentenza e della dichiarazione di incostituzionalità della norma concernente l' iter autorizzatorio comunale, l'autorizzazione all'installazione di torri e tralicci. > >
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili gli interventi di TIM ITALIA S.p.a. e di VODAFONE OMNITEL N.V.;
dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 9, comma 12, e dell'art. 11, comma 3, della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), nella parte in cui non prevede l'obbligo di procedure ad evidenza pubblica per tutti i lavori, da chiunque effettuati, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 27, comma 1, lettera e), numero 4, della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera b), numero 2, e dell'art. 10, comma 1, lettera d), entrambi in relazione all'art. 55, comma 1, lettera b), e all'art. 57, comma 1, lettere a) e b), della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 13, della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, primo e terzo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 marzo 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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