Corte costituzionale
Sentenza n. 118/2006
Corte cost., sent. 24 marzo 2006, n. 118
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 118/2006
- Data di deposito
- 24 marzo 2006
- Data di decisione
- 20 marzo 2006
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:118
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 111, legge n. 311 del 30 dicembre 2004
- art. 1, comma 153, legge n. 311 del 30 dicembre 2004
Parametri
- art. 117, comma 4, Costituzione
- art. 117, comma 6, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 5, numero 6, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 5, numero 18, statuto regione Friuli Venezia Giulia
Massime
Massima n. 30278
Va riservata a separate pronunce la decisione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, con ricorso regionale, nei confronti di altre disposizioni della legge n. 311 del 2004. > >
Massima n. 30279
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza attuale di interesse per mancata concreta attuazione della norma censurata. Infatti le questioni di legittimità costituzionale di leggi devono essere proposte, in via principale, entro il termine di decadenza fissato dall'art. 127 della Costituzione; dal che discende che la lesione della sfera di competenza lamentata dalla ricorrente presuppone soltanto l'esistenza della legge oggetto di censura, a prescindere dal fatto che essa abbia avuto concreta attuazione, ed essendo sufficiente che essa sia applicabile, ancorché non immediatamente. > >- Su analoga questione, v. citata sentenza n. 234/2005.
Massima n. 30280
Deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, secondo la quale non vi sarebbe, ab origine , materia del contendere per la non applicabilità alla Regione ricorrente delle disposizioni censurate, tenuto conto della disposizione di cui all'art. 1, comma 38, della legge n. 311 del 2004 (il quale prevede che per gli esercizi 2005, 2006 e 2007 le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze, il livello delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica), e della clausola di salvaguardia contenuta nel comma 569 del medesimo art. 1. Infatti, da un lato, detta clausola di salvaguardia è troppo generica per giustificare tale conclusione, dall'altro, non risulta precisato quali norme della legge finanziaria in questione dovrebbero considerarsi non applicabili alla ricorrente per incompatibilità con lo statuto speciale e quali, invece, dovrebbero ritenersi applicabili. Il richiamo, pertanto, al comma 38 dell'art. 1 non consente di ritenere superata la necessità di procedere alla disamina di merito delle singole questioni di legittimità costituzionale proposte con il ricorso della Regione.
Massima n. 30281
E' costituzionalmente illegittimo - con riferimento all'art. 5, numeri 6 e 18, dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, agli articoli 117, quarto e sesto comma, 118 e 119 della Costituzione, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, nonché del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni - l'art. 1, comma 111, della legge n. 311 del 2004, il quale prevede che «allo scopo di favorire l'accesso delle giovani coppie alla prima casa di abitazione, è istituito, per l'anno 2005, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per il sostegno finanziario all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale in regime di edilizia convenzionata da cooperative edilizie, aziende territoriali di edilizia residenziale pubbliche ed imprese private» (...) «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per le pari opportunità, sono fissati i criteri per l'accesso al fondo e i limiti di fruizione dei benefici di cui al presente comma». Orbene, nella specie, con la citata previsione vengono introdotte disposizioni che non trovano la loro fonte legittimatrice in alcuna delle materie di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione. Consegue che la disposizione impugnata è lesiva dell'autonomia finanziaria e amministrativa delle Regioni, alle quali la quota parte del fondo così istituito, a ciascuna spettante, dovrà essere assegnata genericamente per finalità sociali senza il suindicato vincolo di destinazione specifica. > >- In materia di "fondi vincolati" previsti dalla legislazione statale in materie riservate alla competenza esclusiva o concorrente delle Regioni, v. citate sentenze n. 231, n. 51 e n. 31/2005, n. 423/2004.
Massima n. 30282
E' costituzionalmente illegittimo - con riferimento all'art. 5, numeri 6 e 18, dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, agli articoli 117, quarto e sesto comma, 118 e 119 della Costituzione, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, nonché del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni - l'art. 1, comma 153, della legge n. 311 del 2004, il quale prevede che «nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è destinata una quota di 500.000 euro per l'anno 2005 per l'istituzione di un Fondo speciale al fine di promuovere le politiche giovanili finalizzate alla partecipazione dei giovani sul piano culturale e sociale nella società e nelle istituzioni, mediante il sostegno della loro capacità progettuale e creativa e favorendo il formarsi di nuove realtà associative nonché consolidando e rafforzando quelle già esistenti». Infatti la norma impugnata viola l'autonomia finanziaria ed amministrativa delle Regioni, in quanto destina, in modo vincolato, risorse in una materia non riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione. Nella specie, inoltre, l'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata appare vieppiù evidente, qual è considerando che le somme destinate a costituire il nuovo fondo speciale sono tratte dalle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 59, comma 44, delle legge 449 del 1997, vale a dire da un fondo nazionale a prevalente destinazione regionale. Né è dato individuare un qualsiasi titolo che giustifichi l'intervento finanziario diretto dello Stato, tanto nell'ipotesi in cui il fondo speciale per i giovani debba essere ripartito tra le Regioni, quanto nel caso in cui lo stesso debba essere erogato dallo Stato direttamente a favore di soggetti privati; alternativa questa non sciolta dalle norme, che nulla dispongono a tale riguardo. E resta fermo che la quota parte di tale somma reintegrata nel Fondo predetto potrà essere dalle Regioni medesime utilizzata, nella misura spettante a ciascuna di esse, ivi compresa la ricorrente, per finalità sociali con discrezionale apprezzamento degli scopi da perseguire.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia nei confronti di altre disposizioni della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005), con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 111 e 153, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 marzo 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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