Corte costituzionale

Sentenza n. 108/2006

Corte cost., sent. 17 marzo 2006, n. 108

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
108/2006
Data di deposito
17 marzo 2006
Data di decisione
8 marzo 2006
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Sabino Cassese
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:108

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, , tabella, paragrafo A.4,, decreto-legge n. 97 del 7 aprile 2004
  • legge n. 143 del 4 giugno 2004

Parametri

Massime

Massima n. 30263

E' inammissibile la costituzione della parte del giudizio in via incidentale, in quanto effettuata oltre il termine stabilito dall'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, computato secondo quanto previsto dall'art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, dal momento che tale termine è da considerarsi perentorio. > >- V. ordinanza citata n. 37/2006 e, ex plurimis , sentenza n. 397/2005; ordinanze n. 63/2003 e n. 309/2002. > >

Massima n. 30264

Il percorso formativo di coloro che conseguono l'abilitazione presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario a seguito di un corso di durata biennale e quello di coloro che conseguono l'abilitazione al termine di un solo anno di corso è distinto, atteso che i docenti che frequentano il corso per un solo anno possono espletare supplenze sia durante il corso di specializzazione per il sostegno, sia durante la frequenza del corso SIS, acquisendo il relativo punteggio. Ne consegue che, in relazione alle modalità di svolgimento proprie di ciascun percorso, è giustificata l'attribuzione di punteggi diversi. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, del paragrafo A.4 della tabella prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. > >- Sentenze citate n. 35, n. 136 e n. 340/2004.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del paragrafo A.4 della tabella prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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