Corte costituzionale

Sentenza n. 107/2006

Corte cost., sent. 17 marzo 2006, n. 107

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
107/2006
Data di deposito
17 marzo 2006
Data di decisione
8 marzo 2006
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Gallo
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:107

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, legge della Regione Lazio n. 9 del 20 marzo 1995
  • art. 1, legge della Regione Lazio n. 10 del 20 marzo 1995
  • art. 1, comma 2, legge della Regione Lazio n. 9 del 20 marzo 1995

Parametri

Massime

Massima n. 30261

E' inammissibile la costituzione in giudizio sia del Presidente della Giunta regionale sia di quelle parti private del giudizio principale che hanno depositato «atti di adesione» alle deduzioni delle parti tempestivamente costituite. Infatti, la costituzione del Presidente della Giunta regionale e il deposito dei predetti «atti di adesione» ad opera delle parti private si sono realizzati oltre il termine perentorio, stabilito dall'art. 25 della legge n. 87 del 1953, e computato secondo il criterio previsto dall'art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. > >

Massima n. 30262

Non è fondata, in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione nel testo anteriore alla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1 - come sostituito dall'art. 1 della legge della Regione Lazio n. 10 del 1995 - e comma 2, della legge della Regione Lazio n. 9 del 1995, nella parte in cui tali commi dispongono l'aumento del cento per cento della tassa di rinnovo della concessione regionale di costituzione di azienda faunistico-venatoria e della correlativa soprattassa, a far data dal 1° gennaio 1996. Posto che il remittente muove da un erroneo presupposto interpretativo della disciplina denunciata (tenuto conto dell'evoluzione normativa, oltre che del tenore letterale della stessa) e che detta disciplina assicura alla Regione un'autonomia tributaria più ampia di quella sottesa alla prospettazione del rimettente, nella specie, dopo l'aumento del cento per cento delle tasse sulle concessioni governative, disposto dallo Stato con l'art. 10 del decreto-legge n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992, la Regione Lazio ha lasciato immutati gli importi di tutte le tasse sulle concessioni regionali e, quindi, anche quelli dovuti per il rinnovo delle concessioni relative alla costituzione di azienda faunistico-venatoria, e li ha aumentati del cento per cento con la norma censurata solo nel 1995, nella perdurante vigenza della predetta norma statale. In tal modo sono stati, pertanto, rispettati dalla Regione Lazio i limiti stabiliti dalla norma interposta per l'esercizio del potere di aumentare detta tassa di rinnovo in misura superiore al venti per cento con effetto dal 1° gennaio 1996; non si è, perciò, verificata la consumazione del potere medesimo prospettata dal rimettente.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1 – come sostituito dall'art. 1 della legge della Regione Lazio 20 marzo 1995, n. 10 (Modificazioni ed integrazione alla legge regionale approvata nella seduta del 1° febbraio 1995 concernente: «Legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni. Variazione tariffa») – e comma 2, della legge della Regione Lazio 20 marzo 1995, n. 9 (Legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni. Variazione tariffa), sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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