Corte costituzionale
Sentenza n. 106/2006
Corte cost., sent. 17 marzo 2006, n. 106
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 106/2006
- Data di deposito
- 17 marzo 2006
- Data di decisione
- 8 marzo 2006
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Romano Vaccarella
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:106
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, decreto legislativo n. 297 del 19 novembre 2004
- art. 10, decreto legislativo n. 297 del 19 novembre 2004
- art. 11, decreto legislativo n. 297 del 19 novembre 2004
Parametri
- art. 117, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 8, numero 21, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, numero 3, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 279 del 22 marzo 1974
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 279 del 22 marzo 1974
- art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 526 del 19 novembre 1987
- art. 4, comma 1, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
Massime
Massima n. 30260
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 9, 10 e 11 del decreto legislativo n. 297 del 2004, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione e all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001; agli artt. 8, numero 21, 9, numero 3, e 16 dello lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. n. 670 del 1972; agli artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 279 del 1974; all'art. 6 del d.P.R. n. 526 del 1987; all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 266 del 1992, nonché ai principi di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 371 del 2001. Infatti l'«accertamento delle violazioni» - previste dagli artt. 3 (commi 1, 2, 3 e 4), 4 e 6, in relazione, rispettivamente, al piano di controllo, alle inadempienze della struttura di controllo e alle inadempienze dei consorzi di tutela -, di cui agli artt. 9 e 10 censurati, consente anche allo Stato l'esercizio dell'attività di vigilanza, ma non ne espropria le regioni e province autonome, mentre riserva allo Stato il potere di qualificare come "violazione" i comportamenti accertati in sede di vigilanza e di irrogare (ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 297 del 2004) le relative sanzioni. > >- Sul carattere accessorio della potestà di disciplinare le sanzioni rispetto alla materia presidiata dalle sanzioni stesse, v. citate sentenze n. 384 e n. 50/2005; n. 428 e n. 12/2004, n. 307/2003. > >- Sulla salvaguardia dell'esigenza di dettare una disciplina uniforme che solo il legislatore statale è in grado di assicurare, v. citate sentenze n. 361/2003 e n. 63/2006. > >- Sul difetto di autonomia del potere di vigilanza rispetto alla materia cui inerisce, in quanto «la vigilanza è spesso la fonte dell'individuazione di fattispecie sanzionabili o comunque di carenze che richiedono interventi anche non sanzionatori diretti ad assicurare il rispetto di una determinata disciplina», v. citate sentenze n. 384/2005, n. 63/2006.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, con il ricorso in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti degli articoli 9, 10 e 11 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, recante “Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari”, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione e all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione); agli artt. 8, numero 21, 9, numero 3, e 16 dello statuto di autonomia approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); agli artt. 1 e 2 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di minime unità colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste); all'art. 6 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla Regione Trentino-Alto Adige e alle Province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616); all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), nonché ai principi di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 371 del 2001.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Romano VACCARELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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