Corte costituzionale
Sentenza n. 102/2006
Corte cost., sent. 17 marzo 2006, n. 102
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 102/2006
- Data di deposito
- 17 marzo 2006
- Data di decisione
- 8 marzo 2006
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:102
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 2, lett. b), legge della Regione Campania n. 13 del 20 dicembre 2004
- art. 2, comma 2, lett. d), legge della Regione Campania n. 13 del 20 dicembre 2004
- art. 3, comma 4, legge della Regione Campania n. 13 del 20 dicembre 2004
Parametri
Massime
Massima n. 30251
Illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, lettera b) , della legge della Regione Campania 20 dicembre 2004, n. 13 nella parte in cui prevede l'istituzione di scuole di eccellenza e di master. La disposizione impugnata, infatti, nel prevedere da parte della Regione l'istituzione di nuovi corsi di studio universitario, interviene in un settore della materia dell'istruzione - quello della disciplina degli studi universitari - nel quale alle università è affidata, ai sensi dell'art. 33, ultimo comma, della Costituzione, la competenza a definire, nei limiti stabili dalle leggi dello Stato (in particolare, legge 15 maggio 1997, n. 127 e decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270), i propri ordinamenti. La norma de qua , nella parte indicata, è, pertanto, lesiva della competenza attribuita all'autonomia universitaria.
Massima n. 30252
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, lettera d) , e 3, comma 4, della legge della Regione Campania 20 dicembre 2004, n. 13, censurati in riferimento agli artt. 117, comma sesto, 33, comma sesto, e 117, comma secondo, lettera n) , Cost. L'art. 2, comma 2, lettera d) , esprime l'impegno della Regione a recepire gli accordi di programma tra ministero, atenei ed altri soggetti pubblici e privati nel proprio piano triennale di interventi finalizzati al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 1 della legge e ciò non può comportare alcuna violazione delle competenze statali. L'art. 3, comma 4, stabilisce che i tre docenti universitari a tempo pieno che compongono il comitato di indirizzo e programmazione, all'atto di accettazione della nomina e nel corso del mandato, non possono ricoprire le funzioni di rettore, presidente di polo, preside di facoltà. Tale norma prevede un'incompatibilità univoca, poiché la qualità di componente del comitato non impedisce al docente di assumere le funzioni di rettore etc. ma stabilisce che, in tal caso, egli non può continuare a far parte del comitato: se così è, è evidente l'insussistenza dei vizi di costituzionalità prospettati con riferimento alle regole del riparto di competenze fra Stato e Regioni in materia di istruzione, poiché la norma impugnata non incide sullo status dei docenti universitari ma determina solo i requisiti soggettivi per la partecipazione ad un organo regionale la cui disciplina non può che competere alla Regione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, lettera b), della legge della Regione Campania 20 dicembre 2004, n. 13 (Promozione e valorizzazione delle università della Campania), nella parte in cui prevede l'istituzione di scuole di eccellenza e di master;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, lettera d), e 3, comma 4, della stessa legge, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione agli artt. 117, comma sesto, 33, comma sesto, e 117, comma secondo, lettera n), della Costituzione, con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente e Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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