Corte costituzionale
Ordinanza n. 97/2006
Corte cost., ord. 10 marzo 2006, n. 97
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 97/2006
- Data di deposito
- 10 marzo 2006
- Data di decisione
- 6 marzo 2006
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:97
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 30246
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La disposizione censurata si limita, infatti, in via generale, a sanzionare il contegno di chi «senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative» previste dal medesimo codice, laddove è il precedente art. 126- bis , comma 2, a prevedere - nel caso di mancata immediata identificazione del conducente responsabile di un'infrazione stradale comportante l'applicazione della misura della decurtazione del punteggio dalla patente di guida - l'obbligo, a carico del proprietario del veicolo, di comunicare «entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione», e a stabilire, in caso di omessa comunicazione, l'applicazione nei confronti del soggetto inadempiente della «sanzione prevista dall'art. 180, comma 8», sicché la questione - diretta a censurare la equiparazione, sotto il profilo delle conseguenze sanzionatorie, del contegno di chi abbia omesso «di comunicare del tutto i dati del trasgressore» e della condotta di chi confessi «di non essere in grado di fornire i dati richiesti, vuoi perché non ricorda, vuoi perché non è a conoscenza di colui che al momento della violazione conduceva il veicolo» - avrebbe dovuto indirizzarsi avverso il predetto art. 126- bis , comma 2, del codice della strada, poiché il censurato art. 180, comma 8, viene in rilievo solo ai fini dell'identificazione del tipo di sanzione da irrogare. > >- Sulla manifesta inammissibilità della questione allorquando non venga individuata correttamente la norma applicabile al giudizio a quo , v. la citata ordinanza n. 237/2005.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata – in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione – dal Giudice di pace di Bra, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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