Corte costituzionale
Ordinanza n. 93/2006
Corte cost., ord. 10 marzo 2006, n. 93
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 93/2006
- Data di deposito
- 10 marzo 2006
- Data di decisione
- 6 marzo 2006
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:93
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 3, decreto-legge n. 12 del 22 febbraio 2002
- legge n. 73 del 23 aprile 2002
Parametri
Massime
Massima n. 30241
Restituzione degli atti ai giudici rimettenti, perché valutino, a seguito della sentenza n. 144 del 2005 di questa Corte, intervenuta successivamente alle ordinanze di rimessione, la persistente rilevanza nei giudizi sulle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. La citata sentenza, infatti, nel dichiarare la illegittimità della norma "nella parte in cui non ammette la possibilità di provare che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al primo gennaio dell'anno in cui è stata constatata la violazione" ha ravvisato, nel meccanismo di tipo presuntivo, previsto dalla norma censurata, la lesione del diritto di difesa, poiché preclude all'interessato ogni possibilità di provare circostanze che attengono alla propria effettiva condotta, idonee ad incidere sulle entità della sanzione che dovrà subire, affermando, altresì, che la norma censurata determina "la irragionevole equiparazione, ai fini del trattamento sanzionatorio, di situazioni tra loro diseguali, quali quelle che fanno capo a soggetti che utilizzano lavoratori irregolari da momenti diversi e per i quali la constatazione della violazione sia in ipotesi avvenuta nella medesima data". > >- Precedente specifico sentenza n. 144/2005.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria provinciale di Como, alla Commissione tributaria provinciale di Bergamo e alla Commissione tributaria provinciale di Pesaro.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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