Corte costituzionale

Ordinanza n. 93/2006

Corte cost., ord. 10 marzo 2006, n. 93

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
93/2006
Data di deposito
10 marzo 2006
Data di decisione
6 marzo 2006
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:93

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 3, decreto-legge n. 12 del 22 febbraio 2002
  • legge n. 73 del 23 aprile 2002

Parametri

Massime

Massima n. 30241

Restituzione degli atti ai giudici rimettenti, perché valutino, a seguito della sentenza n. 144 del 2005 di questa Corte, intervenuta successivamente alle ordinanze di rimessione, la persistente rilevanza nei giudizi sulle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. La citata sentenza, infatti, nel dichiarare la illegittimità della norma "nella parte in cui non ammette la possibilità di provare che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al primo gennaio dell'anno in cui è stata constatata la violazione" ha ravvisato, nel meccanismo di tipo presuntivo, previsto dalla norma censurata, la lesione del diritto di difesa, poiché preclude all'interessato ogni possibilità di provare circostanze che attengono alla propria effettiva condotta, idonee ad incidere sulle entità della sanzione che dovrà subire, affermando, altresì, che la norma censurata determina "la irragionevole equiparazione, ai fini del trattamento sanzionatorio, di situazioni tra loro diseguali, quali quelle che fanno capo a soggetti che utilizzano lavoratori irregolari da momenti diversi e per i quali la constatazione della violazione sia in ipotesi avvenuta nella medesima data". > >- Precedente specifico sentenza n. 144/2005.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria provinciale di Como, alla Commissione tributaria provinciale di Bergamo e alla Commissione tributaria provinciale di Pesaro.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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