Corte costituzionale

Ordinanza n. 92/2006

Corte cost., ord. 10 marzo 2006, n. 92

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
92/2006
Data di deposito
10 marzo 2006
Data di decisione
6 marzo 2006
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:92

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 30240

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 111 della Costituzione: a) dell'art. 507 del codice di procedura penale, «nella parte in cui autorizza il giudice a disporre nuove prove anche in deroga alle decadenze previste dall'art. 468 c.p.p., nonché nella parte in cui non prevede che l'ordinanza ammissiva indichi nuovi temi di prova e che le parti possano dedurre nuove prove disponendo un congruo termine a difesa»; b) dell'art. 151, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice, nella parte in cui prevede che quando è stato disposto d'ufficio l'esame di una persona, il presidente vi provvede direttamente stabilendo, all'esito, la parte che deve condurre l'esame diretto. La questione concernente l'art. 507 c.p.p. risulta infatti prospettata in modo contraddittorio, essendo detta disposizione censurata, innanzitutto, nella parte in cui è consentito al giudice di disporre nuove prove anche nel caso in cui le parti siano decadute dal relativo diritto di richiesta, in forza dell'art. 468 c.p.p., reclamandosi una pronuncia demolitoria in parte qua , per escludere, in tale ipotesi, la possibilità di escussione dei testi, e richiedendosi poi, in maniera del tutto ipotetica, una pronuncia additiva di incostituzionalità della medesima norma, per la mancata previsione, in essa, del potere per le parti del processo di articolare prove contrarie o nuove prove e di disporre di un congruo termine a difesa, e comunque concernendo una disposizione che il medesimo rimettente riferisce di avere già applicato; mentre la questione avente ad oggetto l'art. 151, comma 2, delle norme di attuazione difetta del requisito della rilevanza, giacché l'impugnativa è specificamente espressa nei confronti del comma 2 di tale norma laddove la fattispecie che viene in rilievo nel giudizio a quo risulta essere, piuttosto, disciplinata dal comma 1 dell'art. 151 citato, considerato che le nuove prove erano state, nella specie, richieste dal pubblico ministero, con conseguente applicazione del normale ordine di assunzione, previsto dall'art. 496 c.p.p.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 507 del codice di procedura penale e dell'art. 151, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento all'art. 111 della Costituzione, dal Tribunale di La Spezia, sezione distaccata di Sarzana, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 6 marzo 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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