Corte costituzionale
Ordinanza n. 91/2006
Corte cost., ord. 10 marzo 2006, n. 91
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 91/2006
- Data di deposito
- 10 marzo 2006
- Data di decisione
- 6 marzo 2006
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:91
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 30239
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 300 del codice di procedura civile, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, «nella parte in cui non prevede che, in caso di morte della parte costituita, la cui conoscenza sia acquisita nel processo indipendentemente dalla dichiarazione dell'evento interruttivo da parte del suo procuratore, il giudice debba disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei suoi eredi». La questione, infatti, risulta proposta sulla base di un presupposto interpretativo errato, in quanto, posto che nel caso in cui il difensore della parte costituita non dichiari l'evento interruttivo il processo resta pendente fra le parti originarie (e, quindi, nei confronti del de cuius ), salva l'efficacia della sentenza contro i successori, determinandosi per la difesa del procuratore la c.d. ultrattività del mandato, non si può comparare l'ipotesi in cui il litisconsorzio manchi, perché il processo è incardinato nei confronti di una parte singola (il de cuius ), con quella che ricorre quando uno fra i coeredi del defunto si costituisca in prosecuzione volontaria (o anche quando il processo venga riassunto nei confronti di uno o di alcuni fra i coeredi), giacché solo in questa seconda situazione, se vi sono più successori, la prosecuzione deve avvenire nei confronti di tutti, mentre se nessuno dei coeredi è ancora in causa non si può configurare una situazione di litisconsorzio necessario e, quindi, non si può porre un problema di integrazione del contraddittorio, che suppone la presenza nel giudizio di almeno uno dei litisconsorzi. > >- Circa gli effetti della mancata dichiarazione dell'evento interruttivo da parte del procuratore, v. la citata sentenza n. 136/1992.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 300 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Casoria, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente e Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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