Corte costituzionale
Ordinanza n. 9/2006
Corte cost., ord. 13 gennaio 2006, n. 9
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 9/2006
- Data di deposito
- 13 gennaio 2006
- Data di decisione
- 9 gennaio 2006
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:9
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 383 del 18 ottobre 2001
- art. 17, comma 3, legge n. 383 del 18 ottobre 2001
- art. 13, comma 1, legge n. 383 del 18 ottobre 2001
Parametri
Massime
Massima n. 30078
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 1, e 17, comma 3, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, censurati, in riferimento al principio di legittimo affidamento nella certezza e sicurezza giuridica del diritto ed agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono - per le situazioni ancora pendenti - l'espressa abrogazione, da parte del legislatore o del Governo delegato all'emanazione di uno o più decreti, delle disposizioni in materia di imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 e successive modificazioni, ove siano incompatibili con quelle di cui alla legge n. 383 del 2001, che ha soppresso tale tributo. Il giudice a quo , infatti, nel chiedere alla Corte una pronuncia additiva ad effetti abrogativi e retroattivi, prospetta un petitum generico, avendo omesso di precisare quali siano le norme previgenti che dovrebbero essere espressamente e retroattivamente abrogate in ragione della incompatibilità con quelle vigenti. Inoltre, il petitum del rimettente comporta una pluralità di soluzioni in ordine al possibile contenuto della pronuncia additiva richiesta, nessuna delle quali appare costituzionalmente vincolata e la cui scelta è rimessa alla discrezionalità del legislatore, soprattutto ove si consideri che, in materia di successione di leggi, il legislatore ha ampia discrezionalità di modulare nel tempo la disciplina introdotta, con l'unico limite della ragionevolezza (nella specie non superato). - Sulla ampia discrezionalità riconosciuta al legislatore in materia di successione di leggi nel tempo v., citate, ex plurimis , sentenza n. 308/2002 e ordinanza n. 108/2002. - V., citate, sentenza n. 291/2001, ordinanze n. 399, n. 273 e 260/2005.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 1, e 17, comma 3, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio dell'economia), sollevata, in riferimento al principio di «legittimo affidamento nella certezza e sicurezza giuridica del diritto» ed agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze