Corte costituzionale

Ordinanza n. 8/2006

Corte cost., ord. 13 gennaio 2006, n. 8

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
8/2006
Data di deposito
13 gennaio 2006
Data di decisione
9 gennaio 2006
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Amirante
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:8

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 8, lettera a), decreto-legge n. 195 del 9 settembre 2002
  • legge n. 222 del 9 ottobre 2002

Parametri

Massime

Massima n. 30075

E' manifestamente inammissibile, per carente motivazione in ordine alla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera a) , del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2002, n. 222, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude la regolarizzazione, a seguito di istanza di emersione, dei lavoratori extracomunitari che siano stati destinatari di provvedimenti di espulsione con accompagnamento alla frontiera: infatti, i rimettenti omettono di riferire compiutamente sulla fattispecie oggetto dei giudizi a quibus e, in particolare, di precisare le motivazioni dei provvedimenti di espulsione, sicchè non è possibile stabilire quale sia la concreta situazione in cui versa ciascuno dei lavoratori interessati a tali giudizi.

Massima n. 30076

E' manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione in ordine al parametro evocato, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera a) , del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2002, n. 222, censurato in riferimento all'art. 35, primo comma, della Costituzione. - V., citata, ordinanza n. 126/2005.

Massima n. 30077

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera a) , del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2002, n. 222, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude la regolarizzazione, a seguito di istanza di emersione, dei lavoratori extracomunitari che abbiano lasciato il territorio nazionale e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 13, comma 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dal momento che la disparità di trattamento denunciata dal rimettente - legata ai molteplici fattori che possono, nei singoli casi concreti, determinare differenze applicative della normativa de qua - si risolve in una disparità di mero fatto, inidonea, come tale, a fondare un giudizio di violazione del principio di eguaglianza. - V., citate, sentenze n. 264, n. 276 e n. 338/2005 e ordinanza n. 155/2005.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera a), del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195 (Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari), convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2002, n. 222, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 35, primo comma, della Costituzione, dai Tribunali amministrativi regionali per il Veneto e per la Puglia, sede di Bari, nonché dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, con le ordinanze indicate in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 1, comma 8, lettera a), del decreto-legge n. 195 del 2002, convertito, con modificazioni, nella legge n. 222 del 2002, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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