Corte costituzionale
Ordinanza n. 8/2006
Corte cost., ord. 13 gennaio 2006, n. 8
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 8/2006
- Data di deposito
- 13 gennaio 2006
- Data di decisione
- 9 gennaio 2006
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:8
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 8, lettera a), decreto-legge n. 195 del 9 settembre 2002
- legge n. 222 del 9 ottobre 2002
Parametri
Massime
Massima n. 30075
E' manifestamente inammissibile, per carente motivazione in ordine alla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera a) , del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2002, n. 222, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude la regolarizzazione, a seguito di istanza di emersione, dei lavoratori extracomunitari che siano stati destinatari di provvedimenti di espulsione con accompagnamento alla frontiera: infatti, i rimettenti omettono di riferire compiutamente sulla fattispecie oggetto dei giudizi a quibus e, in particolare, di precisare le motivazioni dei provvedimenti di espulsione, sicchè non è possibile stabilire quale sia la concreta situazione in cui versa ciascuno dei lavoratori interessati a tali giudizi.
Massima n. 30076
E' manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione in ordine al parametro evocato, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera a) , del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2002, n. 222, censurato in riferimento all'art. 35, primo comma, della Costituzione. - V., citata, ordinanza n. 126/2005.
Massima n. 30077
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera a) , del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2002, n. 222, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude la regolarizzazione, a seguito di istanza di emersione, dei lavoratori extracomunitari che abbiano lasciato il territorio nazionale e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 13, comma 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dal momento che la disparità di trattamento denunciata dal rimettente - legata ai molteplici fattori che possono, nei singoli casi concreti, determinare differenze applicative della normativa de qua - si risolve in una disparità di mero fatto, inidonea, come tale, a fondare un giudizio di violazione del principio di eguaglianza. - V., citate, sentenze n. 264, n. 276 e n. 338/2005 e ordinanza n. 155/2005.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera a), del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195 (Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari), convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2002, n. 222, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 35, primo comma, della Costituzione, dai Tribunali amministrativi regionali per il Veneto e per la Puglia, sede di Bari, nonché dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, con le ordinanze indicate in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 1, comma 8, lettera a), del decreto-legge n. 195 del 2002, convertito, con modificazioni, nella legge n. 222 del 2002, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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