Corte costituzionale
Ordinanza n. 74/2006
Corte cost., ord. 24 febbraio 2006, n. 74
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 74/2006
- Data di deposito
- 24 febbraio 2006
- Data di decisione
- 20 febbraio 2006
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:74
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, legge della Regione Liguria n. 20 del 7 maggio 2002
Parametri
Massime
Massima n. 30205
E' manifestamente inammissibile, per carente motivazione sulla rilevanza in relazione al mutamento del quadro normativo intervenuto nel corso dei giudizi principali, la questione di legittimità costituzionale, in relazione gli artt. 117, secondo comma, lettera e) e 119, secondo comma, della Costituzione. dell'art. 10 della legge della Regione Liguria 7 maggio 2002, n. 20, nella parte in cui prevede che il recupero delle tasse automobilistiche dovute per l'anno 1999 alla Regione Liguria venga effettuato, unitamente al recupero previsto per l'anno 2000, entro il 31 dicembre 2003. I giudici rimettenti, infatti, non hanno tenuto conto della incidenza sulla norma censurata dell'art. 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che ha disposto, in via di sanatoria, l'applicabilità, fino al 1° gennaio 2007, delle disposizioni legislative regionali sulla tassa automobilistica, anteriormente emanate, che non siano conformi alla normativa statale. > >- Sentenza citate sentenze nn. 455/2005 e 476/1995.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge della Regione Liguria 7 maggio 2002, n. 20 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria – Legge finanziaria 2002), sollevate, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Genova con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 febbraio 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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