Corte costituzionale
Ordinanza n. 7/2006
Corte cost., ord. 13 gennaio 2006, n. 7
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 7/2006
- Data di deposito
- 13 gennaio 2006
- Data di decisione
- 9 gennaio 2006
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:7
Norme oggetto del giudizio
- art. 53, decreto legislativo n. 270 del 8 luglio 1999
- art. 18, decreto legislativo n. 270 del 8 luglio 1999
Parametri
Massime
Massima n. 30073
E' manifestamente inammissibile, per irrilevanza nel giudizio a quo , la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 53 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, secondo cui, una volta aperta la procedura di amministrazione straordinaria, l'accertamento del passivo prosegue sulla base delle disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza: infatti, nel giudizio a quo , di opposizione a decreto ingiuntivo, la società opponente, a seguito della dichiarazione dello stato di insolvenza, versa nella fase cosiddetta di "osservazione", destinata a concludersi o con l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria o con la dichiarazione di fallimento, mentre la norma censurata attiene all'accertamento del passivo nella successiva ed eventuale fase di amministrazione straordinaria e il rimettente non è tenuto a fare della stessa alcuna applicazione.
Massima n. 30074
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 18 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, secondo cui la sentenza che dichiara lo stato di insolvenza, pur non privando l'imprenditore della capacità di stare in giudizio, determina gli effetti dell'art. 52 della legge fallimentare, con applicazione, quindi, del principio del concorso formale sin dalla fase cosiddetta di "osservazione" che precede l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria ovvero la dichiarazione di fallimento: il dubbio di legittimità, infatti, discende dall'assunto che l'accertamento concorsuale del passivo possa trovare la sua unica giustificazione nella concorsualità anche del procedimento liquidatorio, ma tale assunto è errato, ove si consideri che, nella fase di "osservazione", la formazione concorsuale dello stato passivo è strumento per la valutazione, che il tribunale deve compiere, circa la sussistenza delle concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali cui è condizionata l'ammissione alla procedura e che essa rappresenta una delle possibili modalità, la cui scelta è rimessa alla discrezionalità del legislatore, attraverso le quali può avvenire l'accertamento dei debiti, a seguito della dichiarazione dello stato di insolvenza, in un procedimento alternativo al fallimento ma pur sempre ispirato al contemperamento fra l'interesse al risanamento dell'impresa e l'interesse dei creditori al soddisfacimento delle proprie ragioni.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 18 e 53 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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