Corte costituzionale
Ordinanza n. 57/2006
Corte cost., ord. 10 febbraio 2006, n. 57
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 57/2006
- Data di deposito
- 10 febbraio 2006
- Data di decisione
- 6 febbraio 2006
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:57
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 30185
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 166 del codice di procedura civile, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il convenuto, in ipotesi di abbreviazione dei termini ex art. 163- bis , secondo comma, cod. proc. civ., possa costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza di comparizione quando la stessa sia stata differita ai sensi dell'art. 168- bis , quinto comma, dello stesso codice. La questione è infatti sollevata in modo perplesso, giacché il remittente sostiene che la norma impugnata - mentre distingue i termini per la costituzione del convenuto rispetto all'udienza indicata nell'atto di citazione, secondo che vi sia stato o meno il provvedimento presidenziale di abbreviazione - non «sembra» operare alcuna differenziazione rispetto all'udienza differita ex art. 168- bis , quinto comma, del codice di rito, prescrivendo in ogni caso la costituzione almeno venti giorni prima di tale udienza, e comunque, il rimettente, affermando che, pur se l'abbreviazione del termine a difesa «provoca la variazione, automatica ed a catena, di tutti i successivi termini che il codice di procedura impone alle parti per lo svolgimento delle ulteriori operazioni caratterizzanti la fase introduttiva del giudizio di cognizione, la formulazione letterale della norma non sarebbe agevolmente superabile, si arresta di fronte al dato meramente letterale della norma, senza neppure tentare - nel rilevato silenzio della legge e in assenza di un "diritto vivente" - una ricostruzione sistematica dell'istituto che ne consenta una diversa interpretazione ricavandola dai principi, sottraendosi quindi alla necessità di motivare sull'impossibilità di interpretare la norma in senso conforme alla Costituzione. - Sulla necessità, per il giudice a quo , di motivare sull'impossibilità di interpretare la norma in senso conforme alla Costituzione, v. le citate ordinanze n. 420 e n. 427/2005.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 166 del codice di procedura civile, sollevata - in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Franco BILE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 febbraio 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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